Art. 747 c.c. Collazione per imputazione

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione.

Funzione della norma

L’art. 747 c.c. disciplina il criterio estimativo della collazione per imputazione: la modalità di conferimento in cui il bene donato non rientra materialmente nella massa ereditaria, ma il suo valore viene addebitato alla quota del coerede donatario, mediante un’operazione contabile che presuppone la permanenza del bene nel patrimonio del beneficiario. La norma non stabilisce se vi sia collazione, ma come debba essere misurata l’utilità già ricevuta dal coerede quando il conferimento avvenga per imputazione anziché in natura.

Il valore rilevante: l’apertura della successione, non la donazione né il giudizio

La parità tra coeredi va misurata assumendo il valore del bene al tempo dell’apertura della successione, perché è in quel momento che sorge la comunione ereditaria e si cristallizza il rapporto collatizio. Restano irrilevanti, come criterio legale primario, sia il valore storico della donazione sia quello successivo maturato nel corso del giudizio. Cass. 17755/2023 conferma che l’imputazione va calcolata sul valore del bene al momento della morte del de cuius, con obbligo del donatario di versare alla massa l’eventuale eccedenza in denaro. Nello stesso senso, Cass. 1062/2022 chiarisce che il criterio di stima è unitario sia per l’addebito gravante sul donatario sia per i prelevamenti spettanti agli altri coeredi, impedendo di sostenere un valore per l’imputazione e un altro per i prelevamenti.

Il rapporto con la riunione fittizia e la riduzione

«Il procedimento per accertare la lesione della quota di riserva richiede di determinare il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; quindi, alla detrazione dal relictum dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data; e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del relictum al netto ed il valore del donatum ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.).» (Trib. Palmi 200/2025)

Il valore da imputare secondo l’art. 747 c.c. deve restare distinto dal valore divisorio del relictum e dal diverso piano della riduzione per lesione di legittima: si tratta di operazioni contigue ma concettualmente autonome, che vanno tenute separate nell’impostazione della domanda.

Il correttivo delle migliorie e dei deterioramenti (raccordo con gli artt. 748-749 c.c.)

Il valore del bene all’apertura della successione non coincide automaticamente con il valore lordo del cespite, ma va corretto tenendo conto dei miglioramenti apportati dal donatario e dei deterioramenti a lui imputabili, così che l’imputazione colpisca soltanto l’arricchimento riconducibile alla liberalità del de cuius. Cass. 27580/2024 afferma che la deduzione delle migliorie integra un’eccezione in senso lato, con rimborso pro quota: il donatario che intenda abbattere il valore imputabile deve allegare e provare in modo specifico le opere eseguite, la loro utilità e il relativo costo o incremento di valore, non essendo sufficiente una richiesta generica. Tribunale di Lanciano n. 330/2024 applica concretamente la detrazione delle somme spese per ristrutturazione dal valore da imputare, confermando che la regola richiede una ricostruzione tecnica del valore storico del bene, depurato delle componenti non imputabili alla liberalità originaria.

L’obbligazione dell’eccedenza come debito di valuta

Quando il valore del bene imputato supera la quota del coerede, la domanda va costruita come richiesta di versamento della differenza alla massa, con interessi decorrenti dall’apertura della successione secondo la disciplina speciale della collazione, coordinata con l’art. 745 c.c. L’eccedenza dovuta dal donatario è qualificata come debito di valuta, il che incide direttamente sul regime degli interessi applicabile.

Profili probatori e ruolo della CTU

L’art. 747 c.c. non deroga al principio generale dell’art. 2697 c.c.: chi invoca la collazione deve provare il fatto costitutivo della liberalità e l’esistenza del bene o del relativo valore da imputare, mentre il coerede donatario che chieda la detrazione di migliorie o contesti il valore storico del cespite assume il corrispondente onere di allegazione e prova. In questa materia la CTU ha tipicamente funzione ricostruttiva: la stima dell’immobile all’apertura della successione, specie se remota, e la quantificazione delle migliorie richiedono spesso un accertamento tecnico retrospettivo fondato su dati catastali, caratteristiche del bene, stato manutentivo e prezzi di mercato comparabili.

Collocazione processuale: fase interna al giudizio divisorio

La collazione per imputazione non costituisce un’azione autonoma separata dalla divisione, ma un’operazione interna al giudizio divisorio: la domanda di divisione ereditaria comprende l’esigenza di ricostruire la massa con i beni donati noti, anche se per le liberalità indirette o dissimulate è comunque necessaria un’allegazione specifica del fatto costitutivo. Cass. 5920/2025 afferma che la collazione è istituto sostanziale che il giudice della divisione deve compiere nei limiti dei cespiti portati a sua conoscenza, mentre Cass. 18823/2023 ribadisce l’automatismo della collazione all’atto della divisione in presenza di donazioni e relictum. Il convenuto non può limitarsi a negare in via generica l’obbligo collatizio, dovendo contestare in modo specifico il titolo liberale o il valore imputabile.

Errori frequenti

  • Assumere come valore imputabile quello della donazione o quello maturato durante il giudizio. L’unico criterio legale è il valore del bene al tempo dell’apertura della successione.
  • Utilizzare un valore diverso per l’imputazione e per i prelevamenti degli altri coeredi. Il criterio di stima all’apertura della successione è unitario per entrambe le operazioni.
  • Chiedere la detrazione delle migliorie senza allegare e provare in modo specifico opere, utilità e costo o incremento di valore. La deduzione è un’eccezione in senso lato che richiede prova puntuale.
  • Confondere il valore da imputare per collazione con il valore rilevante ai fini della riduzione per lesione di legittima. Si tratta di piani distinti, pur collegati sistematicamente.

Cosa fare

Va determinato il valore dell’immobile donato con riferimento esclusivo al momento dell’apertura della successione, escludendo il valore storico della donazione e quello sopravvenuto nel corso del giudizio.

Va corretto tale valore tenendo conto delle migliorie apportate dal donatario, nei limiti del loro valore residuo a quella data, e dei deterioramenti a lui colposamente imputabili.

Va formulata la domanda di divisione in modo da ricomprendere la collazione, senza scinderla artificiosamente, e va contestato in modo specifico, e non genericamente, il titolo liberale o il valore imputabile opposto dalla controparte.

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