Art. 146.
(Beni non compresi nella liquidazione giudiziale)
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: a)i beni e i diritti di natura strettamente personale; b)gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia; c)i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile; d)le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.