Fondo patrimoniale e revocatoria: la Cassazione separa l’inefficacia dell’atto dai limiti dell’esecuzione (Cass. 11074/2026)

Principio

La Corte di cassazione, Sezione Terza, con l’ordinanza n. 11074 del 24 aprile 2026, ha ribadito che l’atto costitutivo del fondo patrimoniale, quale atto gratuito di disposizione, è soggetto all’azione revocatoria ordinaria. I presupposti dell’art. 2901 c.c. sono distinti dai limiti posti dall’art. 170 c.c. all’esecuzione sui beni del fondo.

Il fatto

Due coniugi avevano prestato fideiussione per una società poi fallita. Dopo il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, il marito donò un immobile alla moglie e i coniugi costituirono un fondo patrimoniale comprendente anche quel bene. La banca agì in revocatoria contro entrambi gli atti; i giudici di merito accolsero la domanda.

La motivazione

La Cassazione ha escluso che l’azione revocatoria debba rispettare i medesimi presupposti dell’esecuzione forzata sul fondo. La revocatoria non restituisce il bene, ma rende l’atto inefficace verso il creditore e conserva la garanzia patrimoniale: Cass. nn. 24757/2008 e 21492/2011. Può quindi spettare anche al creditore cui sia preclusa l’immediata esecuzione: Cass. nn. 34872/2023 e 3251/1996. È sufficiente anche un credito litigioso, senza sospendere il giudizio revocatorio: Cass. nn. 3369/2019, 4212/2020 e 15275/2023. Negli atti gratuiti successivi al debito, la scientia damni consiste nella consapevolezza del ragionevole pregiudizio al creditore e va valutata al momento dell’atto dispositivo: Cass. n. 9192/2021. Non occorre dimostrare l’infruttuosa escussione degli altri coobbligati, né rileva la partecipazione del terzo al consilium fraudis.

Implicazioni pratiche

La destinazione familiare non immunizza l’atto costitutivo del fondo dalla revocatoria. Nel difendersi occorre distinguere nettamente tra opponibilità dell’atto, condizioni dell’azione revocatoria e successiva possibilità di esecuzione. La pendenza della causa sul credito e la presenza di altri garanti non escludono, da sole, la tutela conservativa del creditore.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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