Art. 25-decies.
(Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari)
1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui (comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti), ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.