Art. 113-ter.

Art. 113-ter.

Revoca dell'autorizzazione e liquidazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:

a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;

b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';

b-bis) ((la societa' non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza;))

c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.

2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.

3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica il programma di liquidazione della societa' alla Banca d'Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell'articolo 96-quinquies. La Banca d'Italia puo' autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto legislativo.

3-bis. ((Se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, ma non quelli per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ordinaria, la Banca d'Italia, in qualunque momento e indipendentemente dalla comunicazione del programma di liquidazione di cui al comma 3, propone al Ministro dell'economia e delle finanze la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', ove questa non sia gia' stata disposta, e)) la liquidazione coatta amministrativa ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.

4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo 96-quinquies e l'articolo 97.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181.

6. ((In deroga al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con proprio decreto, da adottare su proposta della Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III, degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, quando ricorrono i presupposti di cui al comma 1, nonche' degli intermediari finanziari dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1, anche quando ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai sensi dell'articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione.)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47)).

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorita' competente.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.

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