Art. 113-bis.

Art. 113-bis.

Sospensione degli organi

((…))

1. Qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ((o gravi violazioni)) delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ((, oppure siano previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando la sospensione sia richiesta con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria della societa')), la Banca d'Italia puo' disporre che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo ((delle assemblee e degli altri organi sono sospese per effetto del provvedimento di gestione provvisoria, salvo quanto previsto dall'articolo 72, comma 6)). Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 ((dura sino a sei mesi, salvo che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu' breve.)). ((La procedura puo' essere prorogata per lo stesso periodo di sei mesi, anche per piu' di una volta, se sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana)) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1, ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarita' riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, ((72, commi 1, 1-bis, 2-bis)), 3, 4, 7 e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.

3-bis. ((Agli intermediari finanziari non si applica l'articolo 2396-quater del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che possono arrecare danno alla societa' o ad una o piu' societa' controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide con provvedimento motivato.))

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