Art. 257.

Art. 257.

Riesame del decreto di sequestro

1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione ((nonche' le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale)) possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

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