Sequestro probatorio: chi subisce un nuovo e autonomo vincolo ha interesse a impugnare ex art. 355 c.p.p., anche se i beni erano già sequestrati (Cass. pen. 21289/2026)
Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza n. 21289 del 10 giugno 2026 (R.G.N. 2533/2026) — Presidente Emanuele Di Salvo, Relatore Daniela Fallarino.
Il principio di diritto
“A fronte di un nuovo e autonomo provvedimento di sequestro, il ricorrente aveva quindi senz’altro interesse a proporre impugnazione, risultando palese che l’imposizione di un ulteriore vincolo su beni nella sua disponibilità era per ciò solo idoneo a incidere […] sulla sua sfera soggettiva, legittimandolo ad agire per la sua tutela”; l’art. 355 cod. proc. pen. “legittima colui cui appartengono i beni sottoposti a vincolo a proporre impugnazione”, ricollegando l’interesse “non più a un diritto alla restituzione, ma agli effetti positivi […] discendenti dal dissequestro” (Cass. pen. Sez. IV, sent. n. 21289/2026, che richiama Sez. U n. 7983/2025).
Il fatto
Nell’ambito di un procedimento a carico di ignoti — per reati in materia di stupefacenti e armi — il Pubblico Ministero di Tivoli emette, il 26 novembre 2025, un nuovo decreto di sequestro probatorio su due telefoni cellulari. I dispositivi erano già stati sequestrati in un diverso procedimento presso la Procura militare (furto di apparecchiature della Caserma dei Carabinieri) e la successiva convalida, nel procedimento ordinario connesso, non era stata impugnata dall’indagato. Il Tribunale di Roma dichiara inammissibile il riesame per carenza di interesse attuale, ritenendo ormai consumato il potere di impugnazione. L’indagato ricorre per cassazione deducendo violazione degli artt. 253, 257 e 324 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo di avere interesse quale soggetto cui i beni appartengono e lamentando l’omessa risposta sul principio di proporzionalità (assenza di criteri di selezione e di perimetrazione temporale dei dati estratti dai telefoni).
La motivazione
La Corte accoglie i primi due motivi, con assorbimento del terzo. La conclusione del Tribunale contrasta con la lettera dell’art. 355 c.p.p., che legittima all’impugnazione colui cui appartengono i beni sottoposti a vincolo, e con la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. U n. 7983 del 25 settembre 2025, dep. 2026, in tema di sequestro preventivo), che àncora l’interesse non più al diritto alla restituzione, ma agli effetti positivi — di rilevanza nella sfera personale dell’impugnante, gravato di un preciso onere di allegazione — discendenti dal dissequestro. Di fronte a un nuovo e autonomo provvedimento di sequestro, l’imposizione di un ulteriore vincolo su beni nella disponibilità del ricorrente incide di per sé sulla sua sfera soggettiva e lo legittima ad agire. La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
La titolarità dei beni sottoposti a vincolo (art. 355 c.p.p.) fonda l’interesse a impugnare anche quando i medesimi beni erano già stati sequestrati in un altro procedimento e la precedente convalida non era stata contestata: un nuovo e autonomo decreto di sequestro apre un autonomo interesse impugnatorio. Rileva l’evoluzione tracciata dalle Sezioni Unite (n. 7983/2025): l’interesse non è più legato al diritto alla restituzione, ma agli effetti positivi del dissequestro, con onere di allegazione a carico di chi impugna. Sul piano operativo, alla difesa conviene allegare in modo specifico quali effetti positivi deriverebbero dal dissequestro; e resta impregiudicata, nel giudizio di rinvio, la questione di proporzionalità del sequestro di dispositivi telefonici — criteri di selezione del materiale e perimetrazione temporale dei dati di interesse.
Provvedimento integrale: scarica il PDF