Sottrazione fraudolenta d’imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000): il giudice penale accerta la titolarità sostanziale del debito in capo all’imprenditore occulto, senza “pregiudiziale tributaria” (Cass. pen. 21541/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 21541 del 11 giugno 2026 (R.G.N. 5767/2026) — Presidente Aldo Aceto, Relatore Massimo Battistini.

Il principio di diritto

Per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte “la disposizione incriminatrice non richiede affatto” l’esistenza di un debito fiscale formalmente riferibile all’agente, rientrando “nei poteri del giudice penale accertare la titolarità sostanziale del debito in capo all’imprenditore occulto”; la formale assenza di una contestazione del credito da parte dell’Amministrazione finanziaria non esclude il fumus del reato ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000, non essendo configurabile alcuna “pregiudiziale tributaria” (Cass. pen. Sez. III, sent. n. 21541/2026).

Il fatto

Il Tribunale di Ravenna, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., conferma il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata — tra l’altro di un’autovettura Audi Q8 intestata al ricorrente, terzo avente diritto alla restituzione — in relazione al reato ex artt. 110 c.p. e 11 d.lgs. n. 74/2000. L’attività di un laboratorio di sartoria era stata gestita, dal 2012, da diverse imprese individuali intestate a prestanome ma tutte riconducibili a un unico reale gestore, con omesso pagamento di imposte per oltre 2,3 milioni di euro secondo il meccanismo noto come “sistema apri e chiudi”. Il terzo intestatario del veicolo ricorre per cassazione lamentando violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74/2000 e motivazione apparente: sull’indagato reale gestore non graverebbe un debito erariale formalmente contestato e azionabile coattivamente, e il Tribunale avrebbe confuso l’esistenza del debito con il profilo dell’esecuzione tributaria coattiva.

La motivazione

Il ricorso è infondato. Contro le ordinanze in materia di sequestro, il ricorso ex art. 325 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge — nozione che comprende la motivazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, ma non l’illogicità manifesta (Sez. U n. 25932/2008; Sez. U n. 5876/2004). Il Tribunale ha spiegato, con motivazione congrua e logica, che il consistente debito tributario, pur formalmente gravante sui vari intestatari succedutisi nel tempo, doveva sostanzialmente attribuirsi al reale gestore in ragione del sistema “apri e chiudi”. Per il reato ex art. 11 d.lgs. n. 74/2000 non è necessaria l’esistenza di un debito tributario formalmente riferibile all’agente: la norma incriminatrice non richiede tale presupposto e rientra nei poteri del giudice penale accertare la titolarità sostanziale del debito in capo all’imprenditore occulto; pretendere una previa contestazione dell’Agenzia delle Entrate introdurrebbe una “pregiudiziale tributaria” priva di fondamento logico e normativo. Inconferente il richiamo all’assoluzione dell’indagato, in altro procedimento, per il diverso reato ex art. 5 d.lgs. n. 74/2000, riferito a una diversa attività. Rigetto con condanna alle spese.

Implicazioni pratiche

Ai fini del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) e del relativo sequestro, non è necessario un debito tributario formalmente accertato e contestato dall’Amministrazione finanziaria in capo all’agente: il giudice penale può accertarne la titolarità sostanziale in capo all’amministratore occulto che opera con lo schema “apri e chiudi” tramite prestanome. Si nega così una “pregiudiziale tributaria” che subordinerebbe l’accertamento penale a quello fiscale. Per il terzo intestatario di beni sequestrati, il perimetro del ricorso resta circoscritto alla violazione di legge (art. 325 c.p.p.): la sola illogicità della motivazione non è deducibile. E l’assoluzione per un diverso reato tributario, riferita ad altra attività, non incide sul fumus.

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