Art. 601.

Art. 601.

Atti preliminari al giudizio

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresi' la citazione dell'imputato non appellante se vi e' appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587. (290)

2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto e' altresi' indicato se l'appello sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. (290)

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g) ((, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza)) nonche' l'indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procedera' con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresi' l'avviso che la richiesta di partecipazione puo' essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a quaranta giorni. (290)

4. E' ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e della parte civile; questa e' citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento.

5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, e' notificato avviso ai difensori. ((L'avviso e', altresi', comunicato al procuratore generale.)) (290)

6. Il decreto di citazione e' nullo se l'imputato non e' identificato in modo certo ((, se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in assenza)) ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettera f).

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AGGIORNAMENTO (290)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha disposto (con l'art. 94, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 34, comma 1, lettere c), e), f), g), numeri 2), 3), 4), e h), 35, comma 1, lettera a), e 41, comma 1, lettera ee), si applicano a decorrere dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15".

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