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Residenza fiscale all’estero: domicilio e giudicato vanno verificati anno per anno (Cass. 6722/2026)

Con l’ordinanza n. 6722, depositata il 20 marzo 2026, la Sezione tributaria della Corte di cassazione ha affrontato l’accertamento della residenza fiscale di una persona formalmente residente all’estero, chiarendo il ruolo del domicilio, dei legami familiari e del giudicato formatosi per annualità diverse.

Questione esaminata

L’Amministrazione finanziaria aveva contestato, per il 2008, l’effettività della residenza fiscale dichiarata in Belgio da un contribuente che manteneva in Italia numerosi rapporti economici e professionali, tra cui incarichi societari, operazioni finanziarie e partecipazioni ad atti e assemblee.

Il contribuente invocava anche sentenze definitive che avevano riconosciuto il domicilio belga per gli anni 2009, 2012 e 2013. Contestava inoltre le modalità delle indagini finanziarie, il mancato contraddittorio e la prevalenza attribuita dal giudice tributario agli interessi economici rispetto ai rapporti personali e familiari.

Principio affermato

La residenza fiscale è un presupposto che può variare nel tempo e deve essere accertato separatamente per ciascun periodo d’imposta. Il giudicato relativo ad annualità diverse non produce automaticamente effetti vincolanti quando l’accertamento dipende da circostanze fattuali mutevoli.

Per le fattispecie anteriori al 1° gennaio 2024, il domicilio richiamato dall’art. 2, comma 2, TUIR coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, individuato nel luogo in cui tali interessi sono abitualmente gestiti in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari non hanno priorità assoluta, ma concorrono con gli altri elementi a individuare il collegamento più stretto.

Motivazione della Cassazione

La Corte ha escluso che le decisioni definitive riguardanti anni successivi potessero stabilire una volta per tutte il domicilio fiscale del contribuente. La collocazione del centro degli interessi dipende infatti da una pluralità di elementi personali, professionali e patrimoniali suscettibili di cambiare da un anno all’altro.

Quanto alle indagini bancarie, l’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 attribuiva all’Amministrazione la facoltà, e non l’obbligo, di instaurare un ulteriore contraddittorio dopo l’acquisizione dei dati finanziari. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la valutazione del giudice d’appello che, pur considerando la residenza formale, il matrimonio, l’iscrizione previdenziale e gli altri legami con il Belgio, aveva attribuito peso prevalente ai numerosi interessi economici e societari mantenuti in Italia.

La sentenza è stata tuttavia cassata per l’omessa pronuncia su una specifica censura relativa alla mancata allegazione degli atti richiamati nell’accertamento. Gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, con rinvio al giudice tributario per il riesame del profilo accolto.

Rilevanza pratica

Chi trasferisce la residenza all’estero deve poter dimostrare, per ogni annualità contestata, dove si trovi concretamente il centro dei propri interessi. Iscrizioni formali, abitazione e legami familiari sono rilevanti, ma possono non essere sufficienti quando la gestione abituale degli affari, delle società e del patrimonio resta concentrata in Italia.

La pronuncia è importante anche sul piano processuale: una sentenza favorevole relativa a un anno diverso non chiude automaticamente le contestazioni successive o precedenti. Occorre inoltre formulare tempestivamente e in modo specifico tutti i vizi dell’accertamento, poiché le invalidità degli atti tributari devono essere dedotte entro i termini di impugnazione.

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