Art. 867.

Art. 867.

(Forma del titolo per la pubblicita')

La trascrizione e l'annotazione non possono compiersi, se non in forza di un titolo avente la forma prescritta nell'articolo 2657 del codice civile.

(COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2005, N. 96).