Art. 352.

Art. 352.

(Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato)

In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, e' dovuta all'arruolato un'indennita' nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso. (31) (37)

—————AGGIORNAMENTO (31) La L. 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile." —————AGGIORNAMENTO (37) La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio – 2 marzo 1987, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 11/3/1987, n. 11), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita' di anzianita' nel caso in cui la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato avvenga per fatto imputabile all'arruolato.