TFS degli avvocati del parastato: la quota onorari resta esclusa dall’indennità di anzianità (Cass. 3102/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3102 del 12 febbraio 2026 (R.G.N. 16696/2024; pubblica udienza del 19 novembre 2025) — Presidente Adriana Doronzo, Relatore Caterina Marotta.
L’art. 13 della legge n. 70 del 1975 detta una disciplina inderogabile del trattamento di fine servizio (indennità di anzianità) dei dipendenti degli enti pubblici non economici in servizio al 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per il TFR: il riferimento allo “stipendio complessivo annuo” quale base di calcolo ha valenza tecnico-giuridica, sicché sono computabili solo lo stipendio tabellare e la sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti similari, con esclusione della “quota onorari” spettante agli avvocati dipendenti, che ha natura accessoria e variabile. Tale inderogabilità non può essere superata né dai regolamenti interni dell’ente né dalla contrattazione collettiva.
Il fatto
L’INAIL agiva in giudizio per la restituzione, da parte di un proprio ex avvocato dipendente (in servizio dal 1974 al 2010), della quota di trattamento di fine servizio calcolata sugli onorari e compensi professionali, erogata con riserva di ripetizione e ritenuta indebita perché esclusa dalla base di calcolo ex art. 13 della legge n. 70 del 1975. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello di L’Aquila rideterminava la somma indebita in 259.651,65 euro. L’avvocato ricorreva per cassazione con cinque motivi, sostenendo la computabilità degli onorari, la derogabilità dell’art. 13 da parte della contrattazione collettiva e dei regolamenti dell’Istituto, la disparità di trattamento rispetto ai dirigenti amministrativi (per i quali è computata l’indennità di posizione) e la lesione del legittimo affidamento.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. L’art. 13 della legge n. 70 del 1975 — rimasto in vigore, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, per i dipendenti in servizio che non abbiano optato per il TFR ex art. 2120 c.c. — non è derogabile neppure in senso più favorevole al dipendente: la nozione tecnico-giuridica di “stipendio complessivo annuo” esclude dal computo le voci diverse dallo stipendio tabellare e dai scatti di anzianità, e rende abrogate o inapplicabili le disposizioni regolamentari che includevano competenze fisse e continuative (Cass., Sez. Un., n. 7154/2010 e n. 7158/2010). Gli onorari degli avvocati del parastato sono “competenze eventuali”, legate all’esito favorevole delle liti e alle somme riscosse per soccombenza della controparte (art. 26, quarto comma, della legge n. 70 del 1975), non parte dello stipendio: attengono al trattamento economico di attività, non a quello di fine servizio disciplinato dall’art. 13. La contrattazione collettiva non è abilitata a derogare: né gli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 (che l’art. 69, secondo comma, dello stesso testo unico rende recessivi, mantenendo “ferma” la disciplina vigente sul TFR), né l’art. 2 della legge n. 335 del 1995, né il potere regolamentare ex art. 5, lett. g), della legge n. 88 del 1989 possono incidere sulla definizione legale della base di calcolo. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 73 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 13 (in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.), avallando il “diritto vivente” di legittimità e qualificando la quota onorari come attribuzione accessoria e variabile, estranea al trattamento economico fondamentale. Sul primo motivo, l’Amministrazione ha un potere-dovere di recuperare le somme indebitamente erogate ex art. 2033 c.c.; la buona fede dell’accipiens non esclude la ripetibilità (Corte cost. n. 8 del 2023), fermo il dovere del creditore, ex art. 1175 c.c., di esercitare la pretesa tenendo conto della sfera del debitore, eventualmente con rateizzazione. Infondata anche la dedotta disparità di trattamento con i dirigenti amministrativi, categoria eterogenea con status giuridico ed economico distinto.
La Corte ha rigettato il ricorso e compensato le spese del giudizio di legittimità, in ragione della complessità delle questioni e del recente intervento della Corte costituzionale.
Implicazioni pratiche
La sentenza consolida, con l’avallo della Corte costituzionale, l’esclusione della quota onorari dal trattamento di fine servizio degli avvocati dipendenti degli enti pubblici non economici. Per questi rapporti, la base di calcolo dell’indennità di anzianità è fissata dalla legge in modo tassativo (stipendio tabellare e scatti di anzianità) e non può essere ampliata né dai regolamenti dell’ente né dalla contrattazione collettiva, a prescindere dall’entità degli onorari rispetto alla retribuzione complessiva. Sul piano dei recuperi, l’ente ha il dovere di ripetere le somme erogate sine titulo e la buona fede del percettore non rende irripetibile l’indebito: la tutela dell’affidamento opera sulle modalità della restituzione — tempi e rateizzazione, secondo correttezza — non sull’an. Restano invece impregiudicate le posizioni già definite in via transattiva o giudiziale.
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