Collaboratori ed esperti linguistici: la natura privatistica del rapporto impone l’iscrizione all’INPS e il TFR ex art. 2120 c.c. (Cass. lav. 23332/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 23332/2026, data di pubblicazione 16 luglio 2026 (R.G.N. 22187/2024) – Presidente Annalisa Di Paolantonio, Relatore Guglielmo Cinque.
Il principio di diritto
Al rapporto di lavoro dei collaboratori ed esperti linguistici, di natura privatistica, si applica, ai fini del trattamento di fine rapporto, la disciplina dettata dall’art. 2120 cod. civ., con il computo di tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale per determinare il valore base del trattamento retributivo.
Il fatto
Alcuni collaboratori ed esperti linguistici (CEL) dell’Università degli Studi di Firenze – già̀ lettori di madrelingua straniera assunti ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 e poi inquadrati come CEL ai sensi del d.l. n. 120/1995 – agivano per la piena ricostruzione della carriera e del trattamento retributivo parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito per l’intera durata del rapporto, oltre che per questioni previdenziali (iscrizione all’INPS) e di trattamento di fine rapporto. La Corte d’Appello di Firenze accoglieva solo in parte le pretese. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia l’Università sia i lavoratori.
La motivazione
La Corte decide una pluralità di motivi. Respinge la pretesa dei lavoratori di estendere il parametro del ricercatore confermato a tempo definito oltre i limiti temporali segnati dai giudicati e dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010 (legge Gelmini): tale norma, di interpretazione autentica e dunque retroattiva, integra ius superveniens e costituisce un limite all’ultrattività del giudicato, operando per il periodo non coperto da un precedente accertamento definitivo.
Accoglie due motivi dell’Università: nel riassorbimento dell’assegno ad personam vanno inclusi tutti gli incrementi contrattuali, compresi gli scatti di anzianità previsti dal contratto integrativo (Cass. n. 20298/2025); inoltre, ai lettori/CEL, dipendenti privati di enti pubblici non economici, si applica il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi (art. 22, comma 36, legge n. 724/1994), per le ragioni di contenimento della spesa pubblica già̀ affermate dalla giurisprudenza.
Accoglie, sul versante dei lavoratori, due ulteriori motivi. Sul piano previdenziale, ritiene illegittimo il trasferimento unilaterale, dal 1° gennaio 2008, delle posizioni previdenziali dei CEL dall’INPS all’INPDAP (oggi INPS Gestione Pubblica): data la natura privatistica del rapporto, essi restano iscritti all’INPS (gestione privata), non rilevando la natura pubblica del datore di lavoro. Sul TFR, afferma che al rapporto, di natura privatistica, si applica l’art. 2120 cod. civ., con il computo di tutte le somme non occasionali. Dichiara infine inammissibile il ricorso incidentale dell’Università e cessata la materia del contendere per le posizioni oggetto di transazione.
Esito: la Corte dichiara cessata la materia del contendere per alcune posizioni (spese compensate); accoglie il quinto e l’ottavo motivo del ricorso dell’Università, rigettandolo nel resto; accoglie il quinto e il sesto motivo del ricorso dei lavoratori, rigettandolo nel resto; dichiara inammissibile il ricorso incidentale dell’Università; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Per gli ex lettori divenuti CEL la pronuncia fissa alcuni punti fermi. Sul versante retributivo, il parametro del ricercatore confermato a tempo definito non si estende oltre i limiti segnati dall’art. 26, comma 3, della legge n. 240/2010, quale ius superveniens che limita l’ultrattività del giudicato; l’assegno ad personam è riassorbibile da tutti gli incrementi contrattuali e non spetta il cumulo di rivalutazione e interessi. Sul versante favorevole ai lavoratori, resta ferma la natura privatistica del rapporto, con iscrizione previdenziale all’INPS gestione privata (non all’INPDAP) e calcolo del TFR ex art. 2120 c.c. La causa torna alla Corte d’Appello per la rideterminazione dei conteggi.
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