Art. 20-bis.

Art. 20-bis.

Pene sostitutive delle pene detentive brevi

((Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

1) la semiliberta' sostitutiva;

2) la detenzione domiciliare sostitutiva;

3) il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo;

4) la pena pecuniaria sostitutiva.

La semiliberta' sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

Il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo puo' essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

La pena pecuniaria sostitutiva puo' essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.))

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