Pena sostitutiva negata solo per i precedenti? Serve coerenza con la pena mite e una motivazione concreta sulle prescrizioni (Cass. pen. n. 34243/2025)

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n. 34243/2025 (ud. 26/09/2025, dep. 20/10/2025; R.G.N. 10695/2025) — Presidente Michele Romano, Relatore Francesco Cananzi.

Il principio di diritto

In tema di pene sostitutive ex art. 20-bis c.p., spetta al giudice della cognizione una valutazione prognostica complessa — funzionale a garantire la finalità rieducativa sancita dall’art. 27 Cost. e quella specialpreventiva prevista dall’art. 58, primo comma, l. n. 689/1981 — che tenga conto anche delle potenzialità di reinserimento attivo intrinseche alle modalità di esecuzione delle singole pene sostitutive, così da individuare, anche qualitativamente, la pena più rispettosa del principio di proporzione. Tra la determinazione di una pena detentiva minima o prossima al minimo e il diniego della sostituzione deve esservi continuità e non contraddittorietà: il diniego esige un supplemento argomentativo, e i soli precedenti penali possono giustificarlo solo con una motivazione specifica, puntuale e concreta.

Il fatto

La Corte d’appello di Torino confermava la condanna a due mesi di reclusione per tentato furto in un supermercato — refurtiva costituita da generi alimentari per 62 euro — con equivalenza tra l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede e l’attenuante della tenuità del danno. La ricorrente censurava l’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p., il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, motivato solo con i precedenti penali. Il P.G. concludeva per l’annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio.

La motivazione

I primi due motivi sono inammissibili. Sull’aggravante, la sentenza impugnata aveva escluso sia un sistema di sorveglianza con operatore pronto a intervenire sia la sorveglianza diretta — l’azione fu interrotta accidentalmente — in linea con l’orientamento per cui la videosorveglianza che consente solo la conoscenza postuma delle immagini non esclude l’esposizione alla pubblica fede (Cass. n. 1509/2020, Saja; n. 35473/2010, Canonica). Sul 131-bis, l’abitualità era attestata da precedenti anche recenti e da un furto successivo a quello per cui si procede: il comportamento è abituale quando l’autore, anche dopo il reato in esame, ha commesso almeno due ulteriori illeciti (Sez. U, n. 13681/2016, Tushaj), e l’abitualità è ostativa anche a fronte di un fatto lieve.

Fondato è invece il terzo motivo, per contraddittorietà tra la mitezza della pena — due mesi di reclusione — e il diniego della sostituzione. Richiamando Cass. n. 8794/2024, Pesce, la Corte ribadisce che i criteri dell’art. 133 c.p. governano in continuità sia la commisurazione sia la scelta sulla sostituzione; i precedenti penali non determinano automaticamente l’inadeguatezza della pena sostitutiva, che va valutata in concreto insieme alle prescrizioni idonee a contenere la recidiva — tanto più che il movente era di sostentamento e il lavoro di pubblica utilità reca potenzialità di reinserimento attivo che la detenzione, già sperimentata senza esito, non ha avuto. La sentenza valorizza Corte cost. n. 139/2025, che qualifica le pene sostitutive come «autentiche pene» funzionali alla rieducazione, non sacrificabile in nome delle altre finalità. Anche l’orientamento che consente il diniego sui soli precedenti (Cass. n. 24093/2025, Gambina) esige una motivazione specifica, puntuale e concreta. La sentenza è annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino; inammissibile nel resto.

Implicazioni pratiche

La pronuncia offre alla difesa un argomento forte nelle condanne a pene brevi: quando la pena è al minimo o vicina al minimo, il diniego della sostitutiva richiede un supplemento di motivazione, e il rinvio secco ai precedenti non basta — occorre spiegare perché nemmeno le prescrizioni conterrebbero il rischio di recidiva. In sede di conclusioni conviene quindi formulare richieste di pena sostitutiva corredate da prescrizioni concrete e da elementi sul percorso di reinserimento, costringendo il giudice a confrontarsi con la valutazione qualitativa richiesta da Corte cost. n. 139/2025. Resta invece confermata la linea severa su videosorveglianza (non esclude l’aggravante della pubblica fede) e abitualità ostativa al 131-bis, che si valuta anche con i reati successivi.

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