Pene sostitutive (art. 20-bis c.p.): il giudice non può ignorare la richiesta di conversione né negarla richiamando i soli precedenti (Cass. pen. 25494/2026)

Il principio di diritto

Investito con specifico motivo d’appello di una richiesta di conversione della pena detentiva in una sanzione sostitutiva (art. 20-bis cod. pen.), il giudice ha l’obbligo di motivare in modo specifico, puntuale e concreto sulla concessione o sul diniego, alla luce degli artt. 133 cod. pen. e 58-59 della legge n. 689 del 1981. Il diniego può fondarsi anche sui soli precedenti penali, ma soltanto se dalla loro valutazione — oggetto di motivazione mirata — emergano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa, sul contenimento del rischio di recidiva e sull’adempimento delle prescrizioni. L’omessa pronuncia integra vizio di motivazione; e tanto più la pena inflitta si avvicina ai minimi edittali, tanto più rigorosa deve essere la motivazione che neghi la sostituzione.

Il fatto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere condannava l’imputato, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di due mesi di arresto ed euro duemila di ammenda per guida senza patente reiterata nel biennio (art. 116, comma 15, cod. strada). In appello la difesa aveva chiesto, con apposito motivo, la conversione della pena detentiva in una sanzione sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen., valorizzando la modesta gravità del fatto, l’assenza di conseguenze per i terzi e la mancanza di indici di inadempimento delle prescrizioni. La Corte di appello di Napoli confermava integralmente la condanna senza dedicare alla richiesta alcun passaggio argomentativo.

La motivazione

Il ricorso è fondato. La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) ha rimodulato le pene sostitutive delle pene detentive brevi: l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 fonda il giudizio di sostituibilità sui criteri dell’art. 133 cod. pen. e sul favor rieducativo, mentre l’art. 59 individua le condizioni ostative. La giurisprudenza consente di respingere la richiesta anche con esclusivo riferimento ai precedenti penali, purché la loro valutazione sia oggetto di motivazione specifica, puntuale e concreta, dalla quale emergano elementi indiscutibilmente negativi sulla prognosi rieducativa, sul rischio di recidiva e sull’adempimento delle prescrizioni (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Rv. 288210-01; Sez. 5, n. 34243 del 26/09/2025, Rv. 288705-01), e il giudice d’appello ritualmente investito deve analizzare le condizioni ex artt. 133 cod. pen. e 58-59 legge n. 689 del 1981 (Sez. 2, n. 2341 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285727-01). Nel caso, la sentenza è affetta da motivazione assente: il richiamo ai precedenti, speso per negare le attenuanti generiche e la particolare tenuità, non colma il deficit, perché quei giudizi obbediscono a parametri diversi. Rileva inoltre che la pena base era fissata nei minimi edittali, il che imponeva una motivazione ancor più rigorosa (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Rv. 286006-01). Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, limitatamente all’omesso esame dell’istanza di pena sostitutiva.

Implicazioni pratiche

La pronuncia rafforza una leva difensiva concreta introdotta dalla riforma Cartabia: la richiesta di pena sostitutiva va formulata con motivo specifico e articolato (non il mero rinvio all’art. 133 cod. pen.), e il giudice non può liquidarla con il silenzio né con un generico richiamo al certificato penale. Due indicazioni operative: primo, articolare la richiesta valorizzando la tenuità del fatto, l’assenza di danni e l’affidabilità nell’adempimento delle prescrizioni; secondo, far leva sulla prossimità della pena ai minimi edittali, che innalza lo standard motivazionale richiesto per il diniego. L’omessa o apparente motivazione sul punto è motivo sicuro di annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *