Art. 64.
Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.
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