Dichiarazione infedele: il prestanome consapevole risponde per dolo eventuale, ma la confisca esige una motivazione su quantificazione e proporzionalità (Cass. pen. n. 34191/2025)

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 34191/2025 (ud. 16/09/2025, dep. 20/10/2025; R.G.N. 14258/2025) — Presidente Vito Di Nicola, Relatore Vittorio Pazienza.

Il principio di diritto

Il dolo specifico dei reati dichiarativi tributari è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che la presentazione della dichiarazione comporti l’evasione delle imposte (Cass. n. 52411/2018): ne risponde anche l’amministratore di diritto che, pur esautorato dal dominus di fatto, abbia accettato la carica in un contesto oggettivamente allarmante e svolga funzioni essenziali nella società. La statuizione di confisca, tuttavia, richiede l’autonomo accertamento giudiziale delle risultanze dell’indagine amministrativa e una motivazione sulla proporzionalità dell’intervento ablativo.

Il fatto

L’amministratore unico di una s.r.l. veniva condannato da Tribunale e Corte d’appello di Milano per dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000. Ricorreva per cassazione deducendo: la lesione del diritto di difesa per la mancata produzione in giudizio degli atti richiamati dal teste d’accusa, di cui il P.M. si era riservato il deposito senza mai effettuarlo; l’insussistenza dell’elemento soggettivo, essendo egli un mero prestanome del dominus, ignaro dell’inesistenza della società estera emittente le fatture; vizi della confisca, per quantificazione del profitto e difetto di proporzionalità.

La motivazione

Il primo motivo è infondato per una duplice ragione. Gli atti erano «tiapizzati»: quelli contenuti nel sistema ministeriale TIAP, comunicati ex art. 64 disp. att. c.p.p. e visualizzabili secondo i protocolli, fanno parte del corredo processuale, si intendono conosciuti dalle parti e sono pienamente utilizzabili (Cass. n. 27910/2019, Ciccarelli; n. 5018/2024, Galasso), sicché la difesa avrebbe potuto accedervi ed estrarne copia. In ogni caso, davanti al mancato scioglimento della riserva del P.M. la difesa avrebbe dovuto eccepire immediatamente la nullità ex art. 182, comma 2, c.p.p.: la questione, proposta per la prima volta in appello, è tardiva.

Infondato anche il motivo sull’elemento soggettivo. I giudici di merito hanno escluso la figura del prestanome inconsapevole valorizzando il decennale rapporto fiduciario con il dominus, l’accettazione della carica senza compensi e nella consapevolezza — riferita dallo stesso imputato — che il dominus non voleva comparire «per ragioni legate ad aspetti di rischi che correva», nonché il ruolo tutt’altro che marginale svolto nella società come docente e coordinatore dei corsi. Un compendio argomentativo, in doppia conforme, coerente con il principio della compatibilità del dolo specifico con il dolo eventuale (Cass. n. 52411/2018; n. 12680/2020).

Fondato è invece il motivo sulla confisca: la Corte d’appello si è limitata a richiamare i dati degli avvisi di accertamento, omettendo sia l’autonomo accertamento giudiziale delle risultanze amministrative sia qualsiasi motivazione sulla proporzionalità dell’ablazione, pur a fronte del ruolo di dominus riconosciuto ad altro soggetto. La sentenza è annullata limitatamente alla quantificazione dell’importo della confisca, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano; il ricorso è rigettato nel resto.

Implicazioni pratiche

Tre indicazioni operative. Per la difesa dell’amministratore «di comodo»: la linea del prestanome ignaro non regge se emergono segnali d’allarme accettati consapevolmente e un ruolo effettivo nella struttura — il dolo eventuale basta. Sul processo: le eccezioni sulla mancata produzione di atti richiamati dai testi vanno sollevate immediatamente in primo grado ex art. 182, comma 2, c.p.p., e gli atti TIAP si considerano nella disponibilità della difesa. Sulla confisca, infine, si apre uno spazio concreto: il giudice non può appiattirsi sugli avvisi di accertamento, dovendo motivare autonomamente su quantificazione e proporzionalità, specie quando il condannato non è il beneficiario effettivo dell’evasione.

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