Usura: se la persona offesa ammette il proprio coinvolgimento, cambia il suo statuto di dichiarante e le dichiarazioni non interrotte diventano inutilizzabili (Cass. pen. n. 33209/2025)

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza n. 33209/2025 (c.c. 11/09/2025, dep. 08/10/2025; R.G.N. 17897/2025) — Presidente Andrea Pellegrino, Relatore Sandra Recchione. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

Le dichiarazioni con cui la persona escussa ammette condotte che integrano un possibile concorso nel reato per cui si procede hanno valenza autoindiziante e determinano l’interversione dello statuto del dichiarante, da testimone «neutro» a persona «coinvolta nel fatto»: il verbale deve essere interrotto con la somministrazione degli avvisi e, in difetto, le dichiarazioni successive sono inutilizzabili erga omnes ex artt. 63 e 64, comma 3-bis, c.p.p., a nulla rilevando che la fonte degli indizi sia lo stesso dichiarante e che manchi l’iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Il fatto

La Corte d’appello di Milano confermava una condanna per usura. La difesa ricorreva deducendo anzitutto la violazione dell’art. 63 c.p.p.: una delle dichiaranti aveva reso dichiarazioni autoindizianti circa il proprio concorso nell’usura — ammettendo di aver procacciato clienti in cambio di una percentuale sul prestito erogato e di aver ricevuto il denaro destinato all’imputata, della quale fungeva da «garante» fino a sopportare economicamente le inadempienze dei clienti — tanto che la stessa Corte d’appello aveva trasmesso gli atti alla Procura; ciononostante, le sue dichiarazioni erano state utilizzate come quelle di un testimone neutro.

La motivazione

Il primo motivo è fondato, assorbiti gli altri. La Corte ribadisce la distinzione tra violazione delle regole che «definiscono» le prove tipiche — sanzionata con l’inutilizzabilità (Sez. U, n. 33583/2015, Lo Presti) — e violazione di regole accessorie, che non la produce (Cass. n. 52435/2017; n. 6231/2020). Lo statuto del dichiarante coinvolto nel fatto presidia il diritto a non autoaccusarsi e impone il vaglio rafforzato ex art. 192, comma 3, c.p.p. per le dichiarazioni eteroaccusatorie.

Dall’art. 63, comma 1, c.p.p. si ricava che contro i terzi sono utilizzabili solo le dichiarazioni «precedenti» all’emersione degli indizi a carico del dichiarante; quelle successive, se il verbale non viene interrotto, sono inutilizzabili erga omnes, e la qualifica sostanziale prescinde dall’iscrizione formale (Cass. n. 8402/2016, Gjonaj; Sez. U, n. 15208/2010, Mills). Nella specie le ammissioni della dichiarante avevano sicura valenza autoindiziante e capacità di modificarne lo statuto: la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano per la rivalutazione del compendio probatorio alla luce di tali principi.

Implicazioni pratiche

Nei processi per usura ed estorsione capita spesso che la fonte d’accusa principale sia a sua volta inserita nel circuito illecito — intermediari, procacciatori, «garanti». Questa decisione (gemella di Cass. pen. n. 33207/2025, depositata lo stesso giorno dalla medesima Sezione) rende la posizione processuale di tali dichiaranti un punto di attacco primario: le ammissioni sul proprio ruolo travolgono l’utilizzabilità di tutto quanto dichiarato dopo, se il verbale non è stato interrotto. Per la difesa, la trasmissione degli atti in Procura disposta dal giudice di merito è un indicatore prezioso da valorizzare; per l’accusa, la tenuta del processo esige che lo statuto del dichiarante sia gestito correttamente sin dal primo verbale.

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