Art. 109.

Art. 109.

Estromissione dell'obbligato

Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo.

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO IV — DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE