Art. 110.
Successione nel processo
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO IV — DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE
Art. 110.
Successione nel processo
Quando la parte vien meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
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