Art. 115.

Art. 115.

Disponibilità delle prove

((Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza)).

LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO V — DEI POTERI DEL GIUDICE