Danno certo ma difficile da quantificare: il giudice deve liquidare in via equitativa, anche d’ufficio (Cass. 20968/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, ordinanza n. 20968 del 20 giugno 2026 (R.G.N. 4297/2024) — Presidente Chiara Graziosi, Relatore Roberto Simone.

Il principio di diritto

Accertata l’esistenza del danno nell’an, il giudice di merito non può negarne la liquidazione limitandosi a rilevare l’insufficienza degli elementi per quantificarlo: deve esercitare, anche d’ufficio, il potere di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., pena un inammissibile non liquet. In presenza di un inadempimento massivo incidente sull’attività caratteristica di un’impresa operante in un mercato concorrenziale, i fatti primari allegati e non specificamente contestati integrano una base presuntiva idonea a fondare il danno reputazionale: la questione non attiene all’esistenza del pregiudizio, inferibile per presunzioni, ma alla sua quantificazione, da compiersi in via equitativa.

Il fatto

Una società operante nella riscossione di entrate tributarie e patrimoniali per conto di enti locali agiva contro il vettore incaricato della notifica degli atti (servizio “notifica atti giudiziari”) per inadempimento, lamentando migliaia di atti smarriti o notificati tardivamente e chiedendo il risarcimento del danno emergente, del lucro cessante per il mancato aggio e del danno all’immagine. La Corte d’appello di Roma riconosceva il danno emergente per i plichi consegnati in ritardo (euro 459.028,42), ma rigettava lucro cessante e danno reputazionale per difetto di prova del quantum. La società ha proposto ricorso.

La motivazione

Primo motivo (inammissibile). La censura sull’ampiezza dell’inadempimento (i plichi asseritamente smarriti) sollecita una rilettura del merito, preclusa in sede di legittimità, e non coglie l’intera ratio decidendi della sentenza impugnata.

Secondo motivo (fondato). La valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamata dall’art. 2056 c.c. ed espressione del più generale potere ex art. 115 c.p.c.) presuppone un danno certo nell’esistenza ma di difficile quantificazione. Ha natura sussidiaria e residuale — non supplisce alle carenze probatorie sull’an o sul nesso causale — ma, una volta accertato l’an, il giudice non può astenersi dal liquidare, potendo esercitare il potere anche d’ufficio, pure in appello, e anche dissentendo motivatamente dal C.T.U. La Corte d’appello, accertato l’inadempimento e quindi il danno, aveva confuso la prova dell’an con quella del quantum, arrestandosi di fronte alle indicazioni dell’ausiliario e incorrendo in un non liquet.

Terzo motivo (fondato). Sul danno all’immagine e alla reputazione commerciale della persona giuridica, richiamate le Sezioni Unite n. 33645/2022 (il danno-conseguenza è inferibile per presunzioni in presenza di una situazione socialmente tipizzata), l’inadempimento massivo, la sua incidenza sull’attività caratteristica, l’operare in un mercato concorrenziale e la pluralità dei rapporti con enti e utenti costituiscono base presuntiva idonea a fondare il pregiudizio reputazionale, senza necessità di prova analitica di ogni sua manifestazione esteriore. Il tema è di quantificazione, da compiersi in via equitativa; grava semmai sul danneggiante l’onere di specifica contestazione.

Esito: la Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, disatteso il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Quando l’inadempimento e il danno sono accertati, il giudice non può rigettare la domanda risarcitoria per la sola difficoltà di quantificazione: deve attivare la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., anche d’ufficio. Per le imprese, la pronuncia agevola il ristoro del lucro cessante e soprattutto del danno reputazionale: un inadempimento grave, sistematico e incidente sull’attività caratteristica, in un mercato concorrenziale, fonda una presunzione di pregiudizio all’immagine commerciale, senza prova analitica di ogni ricaduta esterna. L’onere si sposta sulla contestazione specifica del danneggiante, e la liquidazione avviene in via equitativa.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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