Decadenza art 47 non travolge il diritto alla riliquidazione della pensione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5386 del 01.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011, si applica esclusivamente alle differenze sui ratei maturati nel triennio anteriore alla domanda giudiziale, in coerenza con l’art. 6, d.l. n. 103/1991, conv. con l. n. 166/1991. Essa non incide sul diritto alla riliquidazione in aumento della pensione in godimento, né travolge i ratei infratriennali e futuri. Il diritto a pensione costituisce, infatti, diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza; un’interpretazione contraria, che estendesse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, si rivelerebbe incompatibile con l’art. 38 Cost. ove la misura della prestazione non salvaguardi il nucleo essenziale della tutela previdenziale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l’INPS a riliquidare la pensione del lavoratore con l’inclusione, nella base di calcolo, degli emolumenti extramensili dovuti sulla contribuzione figurativa per la disoccupazione. I giudici territoriali avevano ritenuto che la decadenza dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970 si applicasse anche alle domande di riliquidazione di trattamenti maturati prima dell’entrata in vigore della nuova fattispecie, ma incidesse soltanto sui ratei pregressi e non sul diritto al ricalcolo.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. Il lavoratore ha resistito con controricorso. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato, e dell’art. 6, d.l. n. 103/1991, per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto al ricalcolo in aumento della pensione sul presupposto che la decadenza incidesse solo sui ratei pregressi e non sullo stesso diritto alla riliquidazione.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha chiarito che la decadenza dell’art. 47 citato si applica soltanto alle differenze sui ratei maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell’art. 6, d.l. n. 103/1991. Il diritto a pensione deve, infatti, considerarsi diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, richiamando sul punto Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985.

Una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all’intera pretesa di rideterminazione, travolgendo anche i ratei infratriennali e futuri, si rivelerebbe incompatible con l’art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione. La Corte ha richiamato Cass. n. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità Cass. nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023.

Il ricorso è stato pertanto rigettato. Poiché l’orientamento consolidato si è formato solo successivamente alla notifica del ricorso per cassazione — essendo stata espressa opinione antitetica da Cass. n. 28416 del 2020 — la Corte ha ravvisato giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dichiarato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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