Decreto ingiuntivo non opponibile al fallimento senza esecutorietà anteriore (Cass. civ. Sez. I n. 8260 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la regolarità della notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ. Tale provvedimento costituisce una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio, che si pone come ultimo atto del processo d’ingiunzione. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è opponibile al fallimento, neppure quando il provvedimento venga emesso successivamente. Il momento di opponibilità coincide con la data di emissione del decreto di esecutività, restando irrilevanti eventi anteriori quali l’attestazione di cancelleria o l’istanza del creditore ingiungente. Le ragioni di iniquità legate al ritardo dell’ufficio non giustificano un termine diverso di formazione del giudicato, non essendo le ipotesi di retroazione estensibili per analogia.

Il Fatto

Una banca si insinuava al passivo di un fallimento facendo valere un credito portato da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bari, reso provvisoriamente esecutivo, non opposto e munito di formula esecutiva ex art. 647 cod. proc. civ. in data successiva alla pronuncia di fallimento della società ingiunta.

Sull’opposizione della banca avverso il decreto di esecutività dello stato passivo che aveva escluso il credito, il Tribunale di Trani ammetteva il credito in via chirografaria, rigettando la domanda diretta all’ammissione in privilegio ipotecario fondata sul decreto ingiuntivo. Avverso tale decreto la banca proponeva ricorso per cassazione; il fallimento non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 647 cod. proc. civ., 2908 e 2909 cod. civ., 52 l.fall., 3 e 24 Cost., oltre a omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente sostiene in particolare che il decreto ingiuntivo era passato in giudicato per mancata opposizione e che la banca si era attivata, prima del fallimento, chiedendo l’emissione del decreto di esecutorietà, rilasciato solo successivamente. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto far retroagire la declaratoria di esecutorietà al momento della relativa domanda.

La Corte dichiara la doglianza inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1, essendosi la decisione impugnata conformata alla giurisprudenza di legittimità e non emergendo elementi per modificare il quadro giustificativo dei precedenti. Il principio è che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo quando il giudice, controllata la notificazione, lo dichiari esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ. A tale verifica non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo.

Rigettando la richiesta di rilettura dell’orientamento, la Corte richiama l’art. 324 cod. proc. civ., l’art. 124 disp. att. cod. proc. civ. e l’art. 327 cod. proc. civ. Il decreto di esecutorietà si distingue dalla mera attestazione di cancelleria per organo emanante e contenuto del controllo: il primo si limita al fatto storico della mancata opposizione, il secondo si estende all’accertamento della regolarità della notificazione ex art. 643 cod. proc. civ. La distinzione è sottesa all’ordinanza della Corte costituzionale n. 572 del 1990, che dichiarò inammissibile la questione sullo stesso art. 647.

Il momento del passaggio in cosa giudicata e dell’opponibilità al fallimento coincide dunque con la data di emissione del decreto di esecutività, restando privi di rilievo l’attestazione di cancelleria e l’istanza del creditore. Le dedotte ragioni di iniquità non possono individuare un termine diverso, e le ipotesi di retroazione sono eccezioni di legge non estensibili analogicamente. La questione di costituzionalità è manifestamente infondata, oltre che generica, richiamandosi la Cass. n. 34474/2022 sulla cristallizzazione degli effetti del fallimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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