Impossibilità sopravvenuta della prestazione e soppressione dell’ASL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21467 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta soppressione dell’azienda sanitaria, disposta con legittima attività legislativa e amministrativa, rende impossibile la prestazione lavorativa del direttore amministrativo e preclude la prosecuzione del rapporto contrattuale, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ. La circostanza che la cessazione del rapporto sia stata motivata anche con la decadenza del direttore generale che aveva nominato il dirigente costituisce ratione decidendi ulteriore e irrilevante, essendo sufficiente a sostenere la decisione il venire meno della prestazione per causa non imputabile. La doglianza che non si confronti con tale principale ragione della decisione è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, nominato direttore amministrativo di un’azienda sanitaria locale con contratto quadriennale, contestava la decadenza disposta dalla Regione in occasione della ridefinizione della geografia delle aziende sanitarie. Chiedeva la condanna al risarcimento dei danni per differenze retributive, indennità integrativa, lesione dell’immagine e perdita di chance.
Il Tribunale accoglieva il ricorso solo per una modesta somma, escludendo la legittimazione passiva della Regione. La Corte d’appello accoglieva l’appello limitatamente alla legittimazione passiva regionale e rigettava nel resto, ravvisando l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per effetto della soppressione dell’azienda. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con otto motivi; azienda e Regione resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria l’asserita nullità della sentenza per motivazione apparente. Rileva che la corte territoriale ha esposto compiutamente il proprio ragionamento, chiarendo che, per effetto della soppressione dell’azienda e del suo accorpamento in altra azienda, la prestazione del ricorrente era divenuta impossibile, anche in ragione della decadenza del direttore generale che lo aveva nominato. La doglianza è dunque inammissibile.
Quanto ai motivi sulla violazione degli artt. 1256, comma 1, 1372 e 1463 cod. civ., la Corte osserva che il contratto divenuto ineseguibile non intercorreva con la Regione, soggetto terzo rispetto all’accordo. La revisione della geografia delle aziende sanitarie costituiva attuazione di accordi nazionali e di provvedimenti regionali non impugnati, circostanza non contestata in sede di legittimità.
Il nucleo argomentativo è la qualificazione della vicenda come impossibilità sopravvenuta della prestazione. Ai sensi dell’art. 1256 cod. civ., essa preclude l’adempimento dell’obbligazione e la prosecuzione del rapporto; l’art. 1463 cod. civ. ne conferma gli effetti sul vincolo contrattuale. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. L, n. 2365 del 7 febbraio 2004. Su questa base diviene irrilevante che la corte territoriale abbia ricondotto la cessazione anche alla decadenza del direttore generale: la ratio decidendi dell’impossibilità è sufficiente a giustificare la decisione.
La Corte esamina poi il motivo sulla pretesa pregiudiziale amministrativa, quello sull’abuso del diritto e sulla buona fede nell’esecuzione del contratto, nonché le censure di omessa pronuncia sulle differenze retributive e sul premio di produzione. Tutte le doglianze sono dichiarate inammissibili: la corte territoriale si è pronunciata su ogni richiesta economica, rigettandole in ragione della giusta causa di risoluzione e della legittimità dell’azione amministrativa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con gli effetti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di contributo unificato.
Nota della Redazione
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