IMU leasing risolto, soggetto passivo è il locatore (Cass. civ. Sez. V n. 14487 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di leasing immobiliare risolto per inadempimento dell’utilizzatore, il soggetto passivo dell’IMU torna ad essere il locatore anche nel periodo antecedente alla materiale riconsegna del bene. Ai fini dell’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011 rileva non la detenzione materiale, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la titolarità di diritti opponibili erga omnes. Venuto meno il rapporto giuridico, la detenzione dell’utilizzatore si traduce in mera detenzione senza titolo, con automatico passaggio della soggettività passiva in capo al concedente. La diversa disciplina della TASI, dovuta dal locatario fino alla riconsegna, non è estensibile analogicamente all’IMU per l’eterogeneità dei presupposti impositivi.

Il Fatto

Una società di leasing ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello contro la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione di avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2014-2017, emessi da una società cooperativa sociale in qualità di concessionaria dell’accertamento e della riscossione per conto di un Comune.

La controversia riguarda un immobile concesso in locazione finanziaria e la cui soggettività passiva ai fini IMU, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, è stata attratta in capo alla società concedente già prima della riconsegna del bene.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della soggettività passiva IMU nel periodo successivo alla risoluzione contrattuale ma antecedente alla materiale riconsegna dell’immobile. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in base all’art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, in caso di risoluzione del contratto di leasing il soggetto passivo torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la disponibilità del bene.

Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra detenzione materiale e detenzione qualificata. Ai fini impositivi rileva il vincolo contrattuale che legittima la detenzione, conferendo diritti opponibili erga omnes; tale vincolo permane finché è in vita il rapporto giuridico e si traduce in mera detenzione senza titolo dopo il suo venir meno. Il Collegio richiama le pronunce che hanno ricomposto il contrasto giurisprudenziale, superando l’indirizzo che attribuiva la soggettività passiva all’utilizzatore fino alla riconsegna.

La Corte esclude che la disciplina della TASI, dovuta dal locatario per tutta la durata del contratto fino alla riconsegna, possa essere estesa analogicamente all’IMU. La norma sulla TASI ha applicazione limitata a quel tributo e non ha natura interpretativa; inoltre i presupposti impositivi sono eterogenei, essendo l’IMU un’imposta patrimoniale riferita al possesso e la TASI un tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili.

La Corte dichiara inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost., non ravvisandosi violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva. Richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 60/2024, il Collegio precisa che l’assenza di capacità contributiva è riscontrabile solo quando il proprietario sia privato della possibilità concreta, e non meramente teorica, di esercitare le azioni possessorie, come nel caso di immobili occupati abusivamente. Nel caso di specie tale circostanza non risulta dedotta.

È dichiarata infine inammissibile la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, avanzata per la prima volta nella memoria difensiva. La questione è nuova e non appartiene al tema del decidere dei precedenti gradi di merito; il potere di dichiarare d’ufficio non applicabili le sanzioni non penali, ai sensi dell’art. 39-bis del d.P.R. n. 636/1972, spetta alle Commissioni tributarie e non può ritenersi proprio del giudice di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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