ISC e TAEG non incidono sulla validità del contratto bancario (Cass. civ. Sez. I n. 16121 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto TAEG, è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, comprensivo degli oneri amministrativi di gestione, e come tale non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993. L’applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può determinare la violazione di regole di condotta della banca e dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale, ma non incide sulla validità del contratto. La difformità tra TAEG pattuito e TAEG applicato attiene dunque alle regole di comportamento dei contraenti, e non alle regole di validità del contratto, non potendo fondare alcuna nullità in difetto di una previsione testuale o di un contrasto con norme imperative inderogabili concernenti la validità del medesimo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito nei confronti di una banca e di una società cessionaria del credito per far dichiarare la nullità di una serie di clausole contrattuali relative a contratti di conto corrente e di mutuo, contestando profili di forma e di usurarietà. Il tribunale aveva rigettato le domande e accolto la riconvenzionale della banca sull’entità dei saldi passivi.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 973 del 2020, aveva confermato nel resto la prima decisione, compensando le spese del giudizio di primo grado tra il ricorrente e la società cessionaria. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi di doglianza, ai quali le intimate hanno resistito con separati controricorsi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato unitariamente i primi due motivi, relativi al rapporto con la cessionaria, dichiarandoli inammissibili. Quanto alla compensazione delle spese, il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione dell’opportunità di compensarle rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altri giusti motivi, quale che sia la regola applicabile ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.
Sul secondo motivo, la Corte ha rilevato che la prima affermazione della corte territoriale — secondo cui la documentazione della cessione poteva essere prodotta comunque in appello, essendo finalizzata a dimostrare la legittimazione dell’interveniente — non è stata minimamente censurata. La seconda implica invece una valutazione in fatto contraria alla tesi del ricorrente.
Il terzo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 117 del T.u.b. per difetto di forma, è stato dichiarato inammissibile nella prima parte, perché involge un sindacato di fatto, e manifestamente infondato nella seconda. La debenza degli interessi in misura superiore a quella legale, ai sensi dell’art. 1284, terzo comma, cod. civ., postula la stipulazione per iscritto del patto che fissa il tasso, mentre non esige la separata approvazione a norma dell’art. 1341 cod. civ. quando la clausola sia inserita in uno schema predisposto dal creditore.
Il quarto, quinto, sesto e ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di aderenza alla ratio decidendi o per difetto di autosufficienza. In particolare, il quinto motivo si concentrava su un passaggio motivazionale non integrante la ratio, incentrata invece sull’inammissibilità della questione dello ius variandi sollevata per la prima volta in appello.
Il settimo motivo ha consentito l’affermazione di maggior rilievo. La Corte ha ribadito l’identità di funzione tra ISC e TAEG, già evidenziata nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I n. 4597-23; Cass. Sez. I n. 39169-21). Una eventuale difformità tra TAEG pattuito e applicato atterrebbe alle regole di condotta della banca, non alle regole di validità del contratto. La nullità, infatti, o è testuale, oppure postula un contrasto con norme imperative inderogabili concernenti la validità del contratto; non già la violazione di norme riguardanti il comportamento dei contraenti, che può essere semplice fonte di responsabilità (Cass. Sez. Un. n. 26724-07; Cass. Sez. Un. n. 26725-07).
Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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