L’assenza della procura speciale rende inammissibile il ricorso dell’ente ex d.lgs. 231/2001 (Cass. pen. Sez. 3 n. 15933 del 04.05.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’ente che non alleghi la procura speciale rilasciata ai sensi dell’art. 39 d.lgs. 231/2001, munita del timbro di deposito, per difetto di autosufficienza. Il vizio non è sanabile con il deposito in udienza di copia priva del visto.