Parapetto autoportante privo di certificazione di conformità: vendita aliud pro alio (Cass. civ. Sez. II n. 3250 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compravendita, la consegna di un parapetto autoportante destinato a presidio di sicurezza dei luoghi di lavoro, privo della dichiarazione di conformità alla norma EN ISO 14122-3 specificamente riferita al modello venduto, integra gli estremi della vendita aliud pro alio. La diversità tra cosa venduta e cosa consegnata incide sulla natura del bene e sulla sua destinazione, degradandolo in una sottospecie diversa da quella dedotta in contratto. Ne deriva la risoluzione contrattuale, azione svincolata dai termini di decadenza e prescrizione dell’art. 1495 cod. civ., restando invece assoggettate a tali termini le azioni di vizi redibitori e di mancanza di qualità. Il giudice di merito che, in assenza di diversa indicazione normativa, apprezza le prove secondo il proprio prudente convincimento non viola gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società venditrice otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di una società acquirente per il saldo del prezzo di un parapetto autoportante. L’acquirente proponeva opposizione, eccependo l’inadempimento della controparte per non avere fornito il certificato di conformità del manufatto e la verifica prescritta dalla normativa tecnica, e chiedeva la riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1492 cod. civ. In corso di causa mutava la domanda in risoluzione del contratto, con restituzione di quanto versato e risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto. La Corte d’appello accoglieva il gravame, dichiarava risolto il contratto e condannava la venditrice alla restituzione: il certificato consegnato era incompleto, non riferendosi specificamente al modello oggetto della compravendita e privo della sottoscrizione del certificatore. Il bene risultava così privo della certificazione essenziale e di ogni utilità funzionale, con conseguente vendita aliud pro alio. La venditrice ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denunciava la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte d’appello si fosse discostata dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, adottando una decisione fondata su un errore di percezione e su una prova immaginaria circa la conformità del parapetto.

La Corte dichiara inammissibili le censure relative agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. La doglianza sulla violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello del prudente apprezzamento o un valore legale. Ove invece si deduca il mero esercizio erroneo di tale apprezzamento, il sindacato di legittimità opera solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., la violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dei poteri officiosi. La Corte richiama sul punto Sezioni Unite n. 20867 del 30.09.2020.

Nel merito la censura è infondata. La Corte ricostruisce la distinzione tra vizi redibitori e mancanza di qualità, soggetti ai termini dell’art. 1495 cod. civ., e l’ipotesi della consegna di aliud pro alio, che dà luogo a un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata da quei termini. La diversità tra cosa venduta e consegnata rileva quando incide sulla natura, sull’individualità, sulla consistenza e sulla destinazione del bene, o quando i difetti gli impediscono di assolvere la sua funzione naturale o quella concreta assunta come essenziale dalle parti, degradandolo in una sottospecie diversa. La Corte richiama in proposito una consolidata linea giurisprudenziale di legittimità.

La decisione d’appello è conforme a tale principio. La mancata prova della fornitura di un’adeguata dichiarazione di conformità alla norma EN ISO 14122-3 ha determinato la sostanziale inidoneità del bene ad assolvere la funzione di garantire la sicurezza dei lavoratori, trattandosi di presidio necessario ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008. Quanto al dedotto travisamento della prova, la sentenza impugnata non si è fondata su un documento immaginario: ha valutato le prove dedotte dalle parti e i rilievi del consulente, rilevando che le attestazioni di conformità prodotte erano prive di sottoscrizione e non riferite specificamente al modello venduto. Non è dunque ravvisabile alcuna illegittima utilizzazione di prove inesistenti.

Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con gli effetti dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in materia di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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