Prove testimoniali e autonomia della ratio decidendi assorbente (Cass. civ. Sez. II n. 2644 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, l’accoglimento della censura sulle altre non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza. In tema di prova testimoniale, le limitazioni poste dagli artt. 2721 ss. cod. civ. sono dettate a tutela di interessi di natura privatistica e la loro violazione può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, restando la relativa nullità sanata quando non opposta dalla parte nel cui esclusivo interesse è stabilita.

Il Fatto

Un privato convenne dinanzi al Tribunale di Rossano il venditore, esponendo di aver acquistato nel 1995 un’autovettura usata di provenienza estera, pagata con due assegni bancari, della quale non era stato mai consegnato il certificato di proprietà. Lamentando l’inutilizzabilità del veicolo, riconsegnata l’autovettura al venditore, chiese la risoluzione del contratto di compravendita e il risarcimento del danno.

Il Tribunale, nelle more accorpato al Tribunale di Castrovillari, rigettò la domanda per mancanza di prova scritta del contratto e dichiarò inammissibile la prova testimoniale dedotta, in violazione degli artt. 2721 ss. cod. civ. La Corte d’Appello di Catanzaro confermò il rigetto, qualificando l’attore come acquirente diretto dalla concessionaria estera e il venditore come mero intermediario. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2721, 2724 e 2725 cod. civ. e dell’art. 157 cod. proc. civ., sostenendo che l’inammissibilità della prova testimoniale non potesse essere rilevata d’ufficio dal giudice, poiché le limitazioni in materia non attengono a ragioni di ordine pubblico ma tutelano interessi privatistici.

Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto inammissibile la prova testimoniale, ha aggiunto che “in ogni caso”, stante il forte elemento indiziario costituito dal contratto, non influivano le generiche deposizioni dei testi. La Corte d’Appello si è dunque espressa anche per l’inconferenza della prova espletata, configurando una specifica e concorrente ratio decidendi non impugnata dal ricorrente.

Richiamando un principio consolidato, la Corte ricorda che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, questa non potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza. Il Collegio cita al riguardo Cass. n. 17182 del 2020, Cass. n. 10815 del 2019, Cass. n. 7499 del 2019, Cass. n. 15399 del 2018, Cass. n. 9752 del 2017 e Cass. n. 2108 del 2012.

Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) cod. proc. civ., lamentando la motivazione assente, apparente o contraddittoria. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto al vizio di cui al n. 5), nella ipotesi di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. — applicabile ai giudizi d’appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012 — il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Nella specie il ricorrente non ha indicato tali ragioni di diversità, né ha richiamato il fatto decisivo oggetto di discussione.

Quanto al dedotto vizio di motivazione apparente, la Corte ribadisce che esso ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla. Nella specie la Corte distrettuale ha escluso la sussistenza del contratto di compravendita sulla base delle risultanze documentali disponibili, chiarendo perché l’acquisto fosse avvenuto direttamente dalla concessionaria estera. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e con il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *