Referendum cittadinanza e spazi Rai: ricorso inammissibile (Corte cost. n. 206/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto contro la delibera del 2 aprile 2025 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la delibera che ha fissato le regole della programmazione Rai per la campagna dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025. La Corte non ha valutato se quelle regole fossero giuste o sbagliate: si e’ fermata prima, perche’ chi ha presentato il ricorso non era legittimato a farlo.
Il caso. Un comitato aveva promosso il referendum abrogativo sulla legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza, con un quesito diretto a ridurre da dieci a cinque anni la residenza legale richiesta allo straniero maggiorenne per chiedere la cittadinanza italiana. Il 4 settembre 2024 erano state depositate presso l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione 637.487 sottoscrizioni di cittadini elettori. Dopo la sentenza n. 11 del 2025, che aveva dichiarato ammissibile la richiesta, il d.P.R. 31 marzo 2025 ha indetto la consultazione. Il 2 aprile 2025 la Commissione parlamentare ha adottato la delibera sulla comunicazione politica, sui messaggi autogestiti e sull’informazione del servizio pubblico radiotelevisivo.
Le censure del comitato. Il comitato ha impugnato gli articoli da 3 a 7 della delibera. Sosteneva di essere stato collocato nella categoria residuale degli altri soggetti politici, senza spazi dedicati, con l’onere di dimostrare la propria legittimazione a partecipare alle trasmissioni e con una presenza ai confronti condizionata dagli spazi disponibili. Lamentava inoltre che la delibera non imponesse alla Rai un livello minimo di informazione sui temi referendari. La Commissione ha chiesto il rigetto, osservando di avere sempre adottato delibere di analogo contenuto e di avere previsto criteri di parita’ di trattamento e di visibilita’ anche nei programmi informativi. La sospensione della delibera era gia’ stata negata con l’ordinanza n. 79 del 2025; con l’ordinanza n. 98 del 2025 il conflitto era stato dichiarato ammissibile in via preliminare, riservando l’esame della legittimazione del comitato.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricordato che, nel giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato, il potere non e’ il comitato in quanto tale, ma la frazione del corpo elettorale composta dai 500.000 e piu’ cittadini che hanno sottoscritto la richiesta di referendum. Chi ha promosso la richiesta rappresenta quei sottoscrittori: e’ una rappresentanza istituzionale che non nasce da un mandato elettivo, ma dalla comunione di intenti tra chi ha avviato l’iniziativa e chi l’ha condivisa firmando. I promotori possono organizzarsi in comitato, anche dopo la fase iniziale, ma il comitato deve essere composto soltanto da chi era promotore fin dall’inizio. Nel caso esaminato non era cosi’: il comitato ricorrente era nato dopo il deposito delle firme e comprendeva anche persone che non avevano preso parte in alcun modo alle attivita’ di impulso del referendum. La Corte ha aggiunto che lo statuto del comitato prevedeva l’ingresso nell’assemblea di ulteriori soggetti, tra cui un rappresentante per ogni organizzazione che aderisse versando un contributo di cinquemila euro: segno che il comitato stesso si considerava soggetto diverso dagli originari promotori. Da qui la conclusione: la presenza di soggetti estranei esclude la sintonia richiesta tra rappresentati e rappresentanti, per evitare che il giudizio previsto dall’articolo 134 della Costituzione si apra a aggregazioni mutevoli di persone.
Cosa cambia in pratica. La delibera della Commissione resta come e’. Nessuna delle contestazioni sugli spazi televisivi e radiofonici e sul livello minimo di informazione e’ stata esaminata, e la richiesta subordinata sull’articolo 4, comma 2, della legge n. 28 del 2000 non e’ stata affrontata. Per chi promuove un referendum l’indicazione operativa e’ netta: se si decide di agire davanti alla Corte costituzionale attraverso un comitato, quel comitato puo’ essere costituito anche dopo la raccolta delle firme, ma deve comprendere soltanto i promotori originari. L’ingresso di altri soggetti, anche se sostengono la stessa causa, fa perdere la legittimazione a proporre il conflitto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/206