Trattenimento richiedenti asilo: decide la corte d’appello (Corte cost. n. 205/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha salvato le norme che hanno spostato dalle sezioni specializzate dei tribunali alle corti d’appello la competenza a convalidare il trattenimento della persona straniera che chiede protezione internazionale. Sono gli articoli 16, 18 e 18-bis del decreto-legge n. 145 del 2024, convertito nella legge n. 187 del 2024: su questo punto le questioni sono state dichiarate non fondate, le altre inammissibili.
Di cosa si parla. Il trattenimento e’ la misura con cui il questore limita la liberta’ della persona straniera in attesa che sia definita la sua posizione. Non e’ una pena e non dipende da un reato, ma di fatto la persona resta chiusa in un centro. Il provvedimento va trasmesso al giudice entro quarantotto ore e va convalidato con decreto motivato entro le quarantotto ore successive, altrimenti perde effetto. Prima della riforma decideva la sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale distrettuale. Ora decide la corte d’appello in composizione monocratica, quella competente per il mandato d’arresto europeo.
Il caso. Davanti alla Corte d’appello di Lecce erano pendenti otto procedimenti. Il Questore di Brindisi aveva chiesto di convalidare la proroga del trattenimento di persone straniere gia’ trattenute che avevano poi domandato la protezione internazionale: in alcuni casi la domanda era stata ritenuta pretestuosa o manifestamente infondata, in altri respinta per pericolosita’ sociale, in uno rilevava il pericolo di fuga. Prima di decidere, i giudici hanno sollevato la questione.
I dubbi dei giudici. Secondo la Corte d’appello di Lecce le nuove regole erano state inserite in sede di conversione senza le ragioni di necessita’ e urgenza richieste dall’articolo 77 della Costituzione. Toglievano poi la materia al giudice specializzato, in contrasto con il giudice naturale precostituito per legge e con la ragionevolezza, spezzando l’unita’ tra il giudizio sull’asilo e quello sul trattenimento. Erano contestate anche le nuove regole sul ricorso per cassazione, ridotto a cinque giorni e limitato ai motivi del processo penale.
Le questioni non esaminate. Le censure sul ricorso per cassazione sono inammissibili: quelle norme non si applicano nel giudizio di convalida di primo grado, quindi era prematuro discuterne. Inammissibili anche quelle sulla data di applicazione della riforma, prive di motivazione sulla rilevanza.
Il ragionamento della Corte. Per le norme aggiunte in sede di conversione non si valuta l’urgenza, ma la coerenza con il testo originario: il decreto aveva contenuto plurimo e un capo era gia’ dedicato alle disposizioni processuali sulla protezione internazionale, quindi il legame esiste. Sul giudice naturale, la garanzia significa che il giudice va individuato in base a criteri generali fissati in anticipo, non scelto dopo il fatto. Qui i criteri sono predeterminati, per materia e per territorio, e valgono per i procedimenti avviati dopo la riforma. Sulla ragionevolezza, la Corte ha riconosciuto che la scelta sottrae una materia tipica della protezione internazionale a un assetto costruito per garantire specializzazione e concentrazione. Ha pero’ escluso che sia manifestamente irragionevole: i giudici che trattano mandato d’arresto europeo ed estradizione hanno una specializzazione diversa, ma sono abituati a decidere in tempi stretti sulla liberta’ personale di persone straniere. La concentrazione presso un unico ufficio e’ un principio solo tendenziale, non costituzionalmente obbligatorio. Non esiste poi un rapporto tecnico di pregiudizialita’ tra la convalida e la domanda di asilo: la prima verifica i presupposti del trattenimento e si chiude in quarantotto ore, la seconda accerta il diritto e dura molto piu’ a lungo. Le difficolta’ organizzative segnalate sono inconvenienti di fatto e non rendono la norma incostituzionale. La Corte ha comunque osservato che spetta al legislatore verificare nel tempo la tenuta del nuovo assetto e correggerlo se emergono problemi seri.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia rispetto a oggi: la competenza resta alla corte d’appello. Chi e’ trattenuto conserva il diritto all’udienza in camera di consiglio con un difensore avvisato per tempo e partecipa, ove possibile, in collegamento audiovisivo dal centro. Restano fermi i termini di quarantotto ore. Sul ricorso per cassazione la Corte non si e’ pronunciata nel merito.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/205