Rinuncia al ricorso e compensazione parziale delle spese (Cass. civ. n. 30143/2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. La Corte, in presenza di rinuncia, può pronunciare sulle spese in base alla soccombenza virtuale, compensandole solo parzialmente ove il ricorso appaia manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata.
Il Fatto
Un gruppo di medici conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri competenti per ottenere il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di specializzazione medica, chiedendo la condanna dello Stato al pagamento di circa € 11.000,00 per ogni anno di specializzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il Tribunale di Roma e la Corte d’appello di Roma rigettavano le domande. I medici proponevano ricorso per cassazione.
Successivamente, i ricorrenti depositavano rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., non accettata dalla controparte. La causa veniva quindi trattata in camera di consiglio per la decisione sulla rinuncia e sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 391 c.p.c. Ha osservato che la rinuncia, depositata tre giorni prima della camera di consiglio, non aveva potuto sollevare la controparte dall’onere di tenersi pronta a depositare memorie, né aveva eliminato la necessità di pronunciare sulle spese. Pur apprezzando positivamente la desistenza dei ricorrenti, la Corte ha ritenuto di non astenersi dal pronunciare sulle spese, ma di compensarle solo parzialmente.
La Corte ha valutato il ricorso come manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla luce della giurisprudenza consolidata in materia di danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla specializzazione medica, che ha ripetutamente escluso la responsabilità risarcitoria dello Stato in assenza di una specifica disposizione interna che preveda tale risarcimento. Ha quindi ritenuto equo compensare solo tre quarti delle spese, ponendo a carico dei ricorrenti il quarto residuo. Ha rigettato la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte ha determinato il valore della causa in base al petitum più elevato (€ 55.519,10 per capitale, per una specializzazione quinquennale) aggiungendo gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data della decisione (complessivamente circa € 249.339,00), ai fini della liquidazione delle spese secondo lo scaglione di valore corrispondente.
Implicazioni Pratiche
- Effetti della rinuncia al ricorso: L’avvocato che intenda rinunciare al ricorso per cassazione deve considerare che la rinuncia, anche se non accettata, determina l’estinzione del giudizio, ma la Corte può comunque pronunciare sulle spese, in base a una valutazione di soccombenza virtuale, se il ricorso appare manifestamente infondato o temerario.
- Valutazione del ricorso manifestamente infondato: In caso di rinuncia, se il ricorso si palesa manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata, la Corte può disporre una compensazione solo parziale delle spese, ponendo una quota a carico del ricorrente, anche in assenza di una formale soccombenza.
- Determinazione del valore della causa ai fini delle spese: Nelle azioni risarcitorie con domanda di interessi e rivalutazione, il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese, va determinato sommando al capitale gli interessi e la rivalutazione scaduti prima dell’introduzione del giudizio, secondo lo scaglione di valore risultante (art. 10, comma 2, c.p.c.; art. 4 d.m. 55/2014).
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Nota della Redazione
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