Sospensione semestrale dei termini di impugnazione e cumulo con il termine lungo (Cass. civ. Sez. V n. 7510 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione dell’art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, secondo cui per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali che scadono dalla data di entrata in vigore dell’articolo fino al 30 settembre 2017, va interpretata, quanto ai criteri di computo, nel senso che il dato della scadenza del termine ordinario ex art. 327 cod. proc. civ. tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017 comporta il cumulo di tale termine con quello di sei mesi. La sospensione semestrale non si cumula con il periodo di sospensione feriale in essa ricompreso, salva l’ulteriore protrazione nel solo caso in cui il termine prorogato venga a scadere nel periodo feriale o successivamente. Il regime legale è automatico e opera senza distinzione per tutte le parti della lite definibile, tanto nell’impugnazione principale quanto in quella incidentale.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello dell’ufficio. Quest’ultimo era diretto contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro.

La sentenza di primo grado, depositata il 27/02/2017 e non notificata, era stata appellata con atto spedito per la notifica il 26/03/2018. Il giudice del gravame lo aveva ritenuto tardivo. La questione approda in Cassazione per la rilevanza nomofilattica del criterio di computo dei termini nel periodo di sospensione disposto dal d.l. n. 50/2017.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, per avere la Commissione regionale dichiarato tardivo il gravame senza considerare la sospensione semestrale dei termini di impugnazione. La controversia rientrava pacificamente fra quelle definibili con definizione agevolata, avendo ad oggetto l’impugnazione di un avviso di liquidazione e rettifica ai fini dell’imposta di registro relativo a un atto di vendita.

Il nodo interpretativo riguarda i criteri di computo del termine lungo che si sovrappone parzialmente al periodo di sospensione. Occorre stabilire se il termine scadente tra il 24 aprile e il 30 settembre 2017 resti sospeso fino a quest’ultima data, riprendendo poi per il residuo non consumato secondo il criterio proprio della sospensione feriale, ovvero se la scadenza del termine ordinario ex art. 327 cod. proc. civ. in quell’arco temporale ne determini il prolungamento per sei mesi.

La Corte ritiene preferibile il secondo criterio, fondato sul dato letterale: la prima operazione è verificare se i termini di impugnazione ordinaria scadono entro la forbice temporale prevista; in caso positivo decorrono poi i termini ordinari per l’impugnazione. L’opzione è coerente con la ratio della norma, volta a favorire al massimo l’accesso all’istituto della definizione agevolata evitando di contrarre i termini a difesa.

Ne discende la correttezza dell’interpretazione dell’amministrazione finanziaria nella Circ. n. 22/E del 28 luglio 2017: la durata della sospensione è predeterminata in sei mesi, che si aggiungono al termine calcolato secondo le ordinarie regole processuali, ivi incluse quelle sulla sospensione feriale, restando pari a sei mesi anche in caso di sovrapposizione con il periodo feriale. In senso conforme sono richiamate Cass. n. 17371/2021, Cass. n. 30957/2021, Cass. n. 29497/2021 e Cass. n. 933/2023.

Quanto al divieto di cumulo con la sospensione feriale, la Corte richiama l’orientamento espresso, su disposizioni analoghe, da Cass. n. 10252/2020 e Cass. n. 5924/2010, secondo cui il periodo feriale ricadente nella più ampia fase di sospensione eccezionale resta in essa assorbito. La sospensione semestrale è riconosciuta a tutte le parti, senza opzione o dichiarazione preventiva; diverso regime è previsto per l’ipotesi di diniego di definizione, in cui il solo contribuente può impugnare nel termine di sessanta giorni dalla notifica del diniego.

Nel caso concreto, essendo la sentenza di primo grado pubblicata il 27/02/2017 con scadenza del termine semestrale al 27/09/2017, la sospensione di sei mesi prorogava il termine per appellare fino al 27/03/2018, con conseguente tempestività dell’atto spedito il 26/03/2018. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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