Tentativo non pretestuoso di recupero del credito e onere del difensore d’ufficio (Cass. civ. Sez. 2 n. 21623 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. n. 115/2002, il difensore d’ufficio non può ottenere la liquidazione dell’onorario a carico dell’erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del proprio credito nei confronti dell’assistito. Non è, invece, tenuto a provare l’impossidenza del debitore, né a produrre un verbale di pignoramento negativo inteso come accesso al domicilio e compilazione di un atto da cui risulti l’assenza di beni pignorabili. È sufficiente che il tentativo sia risultato infruttuoso per qualsiasi motivo non dipendente dal fatto attivo o omissivo del creditore.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva accolto l’opposizione proposta da un difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso. Il giudice di merito aveva ritenuto sufficienti i tentativi di recupero del credito posti in essere dal difensore nei confronti della debitrice. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, affidandosi ad un unico motivo, illustrato anche con memoria della parte controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il motivo di ricorso con cui il Ministero lamentava la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. Secondo l’Amministrazione, il difensore, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, notificato il precetto ed esperito due tentativi di pignoramento mobiliare andati deserti per la porta chiusa, non avrebbe dimostrato un valido tentativo di esecuzione. Si sarebbe reso necessario, a suo dire, un verbale negativo dell’ufficiale giudiziario che attestasse l’assenza di beni pignorabili.
La censura è stata ritenuta infondata. La Suprema Corte ha ribadito il principio, già affermato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8359 del 29/04/2020 e confermato da Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 31899 del 07/12/2025, secondo cui il difensore d’ufficio non è tenuto a provare l’impossidenza dell’assistito. Tale onere si risolverebbe in un adempimento eccessivo e non funzionale all’istituto della difesa d’ufficio.
La Corte ha chiarito il significato dell’espressione “pignoramento negativo”. Con tale locuzione, la giurisprudenza di legittimità non intende la necessità di un formale “verbale negativo”, ma che il tentativo di pignoramento sia risultato infruttuoso per una causa non imputabile al creditore. Nel caso di specie, i tentativi esperiti dall’ufficiale giudiziario, che aveva trovato la porta chiusa, integrano un serio e concreto tentativo di recupero, non andato a buon fine.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente. La Corte ha altresì dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Nota della Redazione
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