Trasporto di animali vivi oltre 65 km: anche l’allevatore in conto proprio deve avere l’autorizzazione (Cass. civ. n. 28055/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ordinanza n. 28055/2025 (c.c. 08/10/2025, dep. 22/10/2025; R.G.N. 11462/2021) — Presidente Aldo Carrato, Relatore Luca Varrone
Il principio di diritto
Il regolamento CE n. 1/2005 e il d.lgs. n. 151/2007 escludono che gli allevatori che trasportano animali propri debbano munirsi dell’autorizzazione prevista dagli artt. 10 e 11 del regolamento solo quando il trasporto avvenga entro un raggio di 65 km tra luogo di partenza e luogo di arrivo. Negli altri casi l’autorizzazione è necessaria e l’allevatore è considerato come un trasportatore: accertato il superamento del limite, è irrilevante che il trasporto avvenga per conto proprio e che il proprietario degli animali sia anche il conducente.
Il fatto
Tre allevatori si opponevano alle ordinanze-ingiunzione nn. 66, 67 e 68 dell’11 luglio 2013 con cui un Comune, su violazioni rilevate dal Corpo Forestale dello Stato, aveva irrogato sanzioni (da euro 6.800 a euro 14.800 ciascuno) per trasporti di animali vivi effettuati senza autorizzazione. Il Giudice di Pace di Siena rigettava l’opposizione e il Tribunale di Siena (sent. n. 690/2020) confermava: era incontestato il superamento della distanza di 65 km dall’azienda (di circa 10 km), e rilevava solo il dato oggettivo del superamento. Il Tribunale giudicava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della limitazione chilometrica (artt. 3 e 4 Cost.), fondata sulla prioritaria tutela della salute e del benessere degli animali, ed escludeva la “reciprocanza” ex art. 2139 c.c. per difetto di prova della qualità di piccoli imprenditori agricoli e, comunque, dell’occasionalità dello scambio, visto l’elevato numero di verbali.
La motivazione
Il primo motivo sosteneva che agli allevatori che trasportano animali propri si applicherebbero solo gli artt. 3 e 27 del reg. CE n. 1/2005, sicché la violazione del limite chilometrico resterebbe priva di sanzione. La Corte lo giudica infondato: l’art. 6, par. 1, del regolamento vieta di fungere da trasportatore senza autorizzazione ex art. 10, par. 1 (o, per i lunghi viaggi, ex art. 11, par. 1), e il par. 7 dello stesso art. 6 esonera dai parr. 1, 2, 4 e 5 soltanto chi trasporta animali fino a una distanza massima di 65 km dal luogo di partenza a quello di destinazione. Oltre quella soglia l’allevatore è equiparato al trasportatore e la mancanza di autorizzazione è sanzionata dall’art. 3 del d.lgs. n. 151/2007, che colpisce “chiunque” effettui il trasporto senza titolo.
Il secondo motivo — che invocava la sanzione più mite e la reciprocanza tra piccoli imprenditori agricoli ex art. 2139 c.c. — è inammissibile: sollecita una rivalutazione di elementi di fatto (qualità di piccoli imprenditori, occasionalità dello scambio di mano d’opera) già motivatamente esclusi dal giudice di merito con apprezzamento plausibile e non sindacabile in sede di legittimità. La Corte aggiunge, sul piano interpretativo, che la sanzione prevista per il conducente privo della specifica abilitazione (la “patente sul benessere degli animali”) è diversa e autonoma rispetto a quella del trasportatore, che risponde in solido anche per tale concorrente condotta: il trasportatore ha la responsabilità del servizio, il conducente l’obbligo di osservare le normative a tutela del benessere animale. Ricorso rigettato, con condanna in solido alle spese (euro 4.700 complessivi, comprensive del procedimento ex art. 373 c.p.c.; cfr. Cass. 3341/2009 e Cass. 6792/2024).
Implicazioni pratiche
Per le aziende agricole la regola operativa è netta: il trasporto in conto proprio dei propri animali, con mezzi propri, è libero solo entro 65 km dall’azienda. Oltre quella distanza — anche di pochi chilometri — serve l’autorizzazione da trasportatore, senza che rilevino la finalità non commerciale del viaggio o la coincidenza tra proprietario e conducente. La difesa fondata sullo scambio di mano d’opera tra piccoli imprenditori agricoli (art. 2139 c.c.) esige la prova rigorosa della qualifica e dell’occasionalità della prestazione: una pluralità di viaggi ripetuti nel tempo la esclude. Attenzione anche al doppio binario sanzionatorio: autorizzazione del trasportatore e abilitazione del conducente sono titoli distinti, con sanzioni autonome e responsabilità solidale del trasportatore.
Provvedimento integrale: scarica il PDF