Art. 120-quaterdecies.
(( (Finanziamenti denominati in valuta estera).))
((
1. Se il credito e' denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui e' denominato il contratto in una delle seguenti valute:
a) la valuta in cui e' denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della piu' recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;
b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.
2. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, puo' stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:
a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;
b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore puo' essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.
3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione e' pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e' stata presentata la domanda di conversione.
4. Se il valore dell'importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui e' denominato il finanziamento e l'euro al momento in cui e' stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.))
((70))
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AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
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