Art. 114.8.

Art. 114.8.

(( (Principi generali). ))

((1. Gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori: a) si comportano secondo correttezza, diligenza e trasparenza; b) forniscono informazioni corrette, chiare e non ingannevoli; c) garantiscono la riservatezza dei dati personali; d) nelle comunicazioni con i debitori agiscono senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.)) ((112))

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AGGIORNAMENTO (112)

Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data. Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data".

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