Art. 20-bis.
(Revoca dell'autorizzazione)
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60-bis.4, del presente decreto, nonche' degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 80 del T.U. bancario.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento delle Sim, rilasciata ai sensi dell'articolo 19, quando:
a) l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento e' interrotto da piu' di sei mesi;
b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) vengono meno le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;
d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1.
3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della societa' quando riguarda tutti i servizi e attivita' di investimento al cui esercizio la Sim e' autorizzata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di liquidazione della societa'. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attivita', alla Consob. La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle societa' in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti nel presente decreto.
4. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), ((e' disposta dalla Banca Centrale Europea o dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, nell'ambito del riparto di competenze definito nell'articolo 19, comma 4)). ((133))
5. Il presente articolo si applica anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter. (73)
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AGGIORNAMENTO (73)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche' dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie".
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AGGIORNAMENTO (133)
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".
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