Obbligazioni senza prospetto e rating: l’intermediario deve acquisire l’offering circular, non basta la dichiarazione del cliente (Cass. 20261/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 20261 del 16 giugno 2026 (R.G.N. 7054/2022) — Presidente Enrico Scoditti, Relatore Federico Rolfi.

Il principio di diritto

In tema di intermediazione finanziaria, non assolve ai propri obblighi informativi la banca che stipula con il cliente un contratto di negoziazione diretta di titoli senza aver prima acquisito l’offering circular — che riporta le caratteristiche essenziali dell’emissione — quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di rating: la disciplina dell’art. 21, comma 1, lett. a) e b), TUF e degli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522/1998 impone all’intermediario di attivarsi per una conoscenza preventiva adeguata del prodotto. L’estraneità dell’intermediario al consorzio di collocamento non lo esonera da tale obbligo, e la responsabilità non è esclusa dalla dichiarazione del cliente di aver ricevuto informazioni sufficienti, se apposta su un modulo standard privo di riferimenti individualizzanti.

Il fatto

Alcuni investitori avevano acquistato presso la banca obbligazioni di un emittente finanziario, poi in default, per oltre 256.000 euro, deducendo la violazione degli obblighi informativi (conflitto di interessi, mancata informazione sulla situazione dell’emittente, aliud pro alio). Dopo alterne vicende — accoglimento in appello, cassazione con rinvio (Cass. n. 14236/2019) — la Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio e previa prova testimoniale, respingeva le domande, ritenendo assolti gli obblighi informativi e irrilevante la mancata acquisizione dell’offering circular. Gli investitori ricorrevano per cassazione con cinque motivi.

La motivazione

Il terzo motivo è fondato. La mancata acquisizione dell’offering circular — unico documento contenente le informazioni essenziali sul patrimonio dell’emittente e sul regime dell’emissione — determina una carenza informativa su punti determinanti per la scelta di investimento, non colmabile con il documento generale sui rischi né con l’esperienza o l’elevata propensione al rischio dell’investitore; l’estraneità dell’intermediario al consorzio di collocamento è irrilevante, restando fermo l’obbligo di procurarsi le informazioni ex artt. 26 e 28 reg. Consob. Il primo e il quinto motivo (vizi ex art. 360 n. 5) sono inammissibili per doppia conforme: la Corte enuncia il principio per cui la preclusione dell’art. 348-ter c.p.c. si applica anche alle sentenze d’appello rese in sede di rinvio, e per la verifica della doppia conforme e dell’operatività ratione temporis rileva la decisione d’appello in sede di rinvio, non la precedente poi cassata. Il secondo motivo (motivazione apparente) è infondato; il quarto è assorbito. La sentenza è cassata con rinvio.

Implicazioni pratiche

Chi ha acquistato bond “esotici” privi di prospetto e rating, poi andati in default, ha un solido argomento risarcitorio se la banca non aveva acquisito l’offering circular prima di negoziarli: quel documento è la fonte delle informazioni essenziali sull’emittente, e la sua mancanza integra di per sé una carenza informativa, a prescindere dall’esperienza del cliente o dalla firma di moduli standard di presa d’atto dei rischi. Per gli intermediari, l’obbligo di informarsi (art. 26 reg. Consob) precede e fonda quello di informare (art. 28): non basta eseguire l’ordine, occorre procurarsi la documentazione anche fuori dal collocamento. Sul piano processuale, l’ordinanza chiarisce che la preclusione da “doppia conforme” (niente ricorso ex art. 360 n. 5) opera anche per le sentenze rese in sede di rinvio, con verifica ancorata a quest’ultima.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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