Artt. 1933-1935 c.c. — Del giuoco e della scommessa

Art. 1933 c.c. — Mancanza di azione

Art. 1933 (Mancanza di azione)

«Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.»

Inquadramento sistematico

2.1 La duplice regola dell’art. 1933 c.c.

L’art. 1933 c.c. enuncia due distinte regole di diritto privato che convivono in modo apparentemente paradossale:

  • Comma 1denegatio actionis: il creditore di un debito di giuoco o scommessa non dispone di azione giudiziale per ottenerne l’adempimento coattivo, e ciò anche quando il giuoco o la scommessa non siano proibiti dalla legge;

  • Comma 2soluti retentio: il perdente che abbia spontaneamente adempiuto, in assenza di frode, non può successivamente ripetere quanto versato; fa eccezione il perdente incapace, per il quale la ripetizione è sempre ammessa.

Questa struttura bipolare — né azione, né ripetizione (salvo le eccezioni) — rivela la natura fondamentale dell’istituto: il debito di giuoco o scommessa costituisce un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c., ossia un dovere morale o sociale che l’ordinamento non eleva al rango di obbligo giuridicamente coercibile, pur riconoscendo l’idoneità del pagamento spontaneo a costituire una solutio irreversibile.

2.2 Posizione dell’obbligazione naturale nel sistema codicistico

L’art. 2034 c.c. stabilisce che, in assenza di una norma di legge che riconosca l’azione, non è ammessa la ripetizione di quanto sia stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, purché la prestazione sia stata eseguita da una persona capace. Il debito di giuoco incarna il paradigma dell’obbligazione naturale: l’ordinamento non ignora il fatto del giuoco, lo riconosce come fonte di un vincolo morale tra le parti, ma rifiuta di attribuirgli la coercibilità tipica dell’obbligazione civile.

Occorre distinguere con nettezza:

  • Giuoco e scommessa vietati dalla legge penale (es. giuoco d’azzardo ex artt. 718–721 c.p.): il contratto è nullo per illiceità della causa ex art. 1418 c.c., con conseguente applicazione del regime della nullità (irripetibilità o ripetibilità a seconda dell’in pari causa turpitudinis). Non si configura nemmeno un’obbligazione naturale.

  • Giuoco e scommessa meramente “non proibiti” (leciti ma non espressamente autorizzati): si applica la disciplina dell’art. 1933 c.c. — nessuna azione, ma irripetibilità del pagamento spontaneo.

  • Giuoco e scommessa autorizzati (v. art. 1934 e art. 1935 c.c.): piena azionabilità del credito.

Analisi della norma

3.1 Ambito soggettivo e oggettivo

La norma si applica a qualsiasi tipo di giuoco o scommessa, sia che le parti vi abbiano partecipato direttamente sia che abbiano concluso una scommessa su eventi estranei (scommessa su fatto altrui). La locuzione “anche se si tratta di giuoco o scommessa non proibiti” è decisiva: il legislatore ha consapevolmente esteso la denegatio actionis ai giuochi leciti, distinguendo tra liceità (assenza di divieto penale) e azionabilità civile. La liceità del giuoco non implica coercibilità del debito.

3.2 Il presupposto della spontaneità

La soluti retentio opera solo se il pagamento è stato spontaneo, ossia libero da vizi della volontà e compiuto con piena consapevolezza. Non è spontaneo il pagamento estorto, quello eseguito per errore essenziale sulla natura del rapporto, o quello ottenuto mediante artifici o raggiri da parte del vincitore. La spontaneità è presupposto dell’adempimento dell’obbligazione naturale: senza di essa, il pagamento è ripetibile come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

3.3 La frode come causa di ripetizione

Il legislatore ha espressamente previsto che la ripetizione sia ammessa quando il giuoco o la scommessa siano stati viziati da frode. La frode ricomprende qualsiasi forma di imbroglio, broglio o artificio diretto ad alterare l’esito del giuoco a favore di uno dei partecipanti: uso di carte segnate, dadi truccati, accordi segreti tra giocatori, falsa identità del partecipante. In presenza di frode, il pagamento spontaneo perde il carattere di adempimento di obbligazione naturale e diventa un pagamento dell’indebito, ripetibile ex art. 2033 c.c.

3.4 La tutela assoluta dell’incapace

Il comma 2 dell’art. 1933 c.c. stabilisce che la ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace, a prescindere dalla spontaneità del pagamento e dall’assenza di frode. La tutela del soggetto incapace (sia l’incapace legale — interdetto, inabilitato, minore — sia l’incapace naturale ex art. 428 c.c.) è assoluta e non soffre eccezioni. La ratio è quella di garantire massima protezione alle categorie più vulnerabili, impedendo che l’alea del giuoco possa erodere il patrimonio di chi non è in grado di autodeterminarsi consapevolmente.

3.5 La figura della denegatio actionis nella tradizione romanistica

La denegatio actionis per i debiti di giuoco affonda le radici nel diritto romano classico (Dig. 11.5 — De aleatoribus): i debiti di giuoco erano obligationes naturales non assistite da actio in iudicium ma tutelate dalla exceptio doli in caso di ripetizione post-solutio. Il codice civile del 1865 (art. 1802) conteneva una norma analoga. Il codice del 1942 ha perfezionato la struttura distinguendo con precisione le ipotesi di ripetibilità.

Coordinamento normativo

Norma Contenuto rilevante
Art. 1934 c.c. Competizioni sportive: deroga alla denegatio actionis
Art. 1935 c.c. Lotterie autorizzate: azionabilità del credito
Art. 2034 c.c. Obbligazioni naturali: disciplina generale
Art. 2033 c.c. Ripetizione dell’indebito: presupposti generali
Art. 1418 c.c. Nullità per illiceità della causa (giuoco vietato)
Art. 428 c.c. Incapacità naturale: annullabilità degli atti
Artt. 718–721 c.p. Giuoco d’azzardo: fattispecie penali rilevanti
Art. 1815 c.c. Mutuo: norma di riferimento per i prestiti connessi al giuoco

Giurisprudenza per sottotemi

5.1 Il collegamento funzionale tra negozio accessorio e giuoco: la questione del prestito di fiches

La questione più dibattuta nella giurisprudenza degli ultimi decenni riguarda l’estensione della denegatio actionis ai negozi giuridici diversi dal contratto di giuoco in senso stretto — in particolare ai finanziamenti, ai prestiti di fiches, ai riconoscimenti di debito e agli assegni emessi in connessione con l’attività di giuoco.

Il principio del collegamento funzionale — consolidato da una lunga serie di pronunce della Suprema Corte — stabilisce che l’inazionabilità del debito di giuoco si estende a tutte quelle fattispecie in cui la dazione di denaro, di fiches, la promessa di mutuo o il riconoscimento di debito risultino funzionalmente collegati all’attuazione del giuoco o della scommessa, in modo tale che possa ritenersi sussistente un diretto interesse del mutuante/creditore all’esito del giuoco stesso. Quando tale collegamento esiste, il negozio accessorio condivide la sorte del contratto principale di giuoco e il relativo credito è inazionabile.

Cass. civ., Sez. I, n. 21052/2019Principio fondamentale: l’art. 1933 c.c. si applica a tutte le obbligazioni (dazione di denaro, di fiches, promesse di mutuo, riconoscimenti di debito) allorché tali atti risultino funzionalmente collegati all’attuazione del giuoco o della scommessa, in modo che possa ritenersi sussistente un diretto interesse del mutuante al risultato del giuoco. Nel caso di specie, gli assegni erano stati emessi a pagamento di fiches necessarie per giocare al Casinò di Montecarlo: trattandosi di obbligazione naturale, non era data l’azione per l’adempimento.

Cass. civ., Sez. III, n. 14375/2019Fiches e prova del collegamento: il debito contratto per l’acquisto di fiches da utilizzare al Casinò di Montecarlo è a tutti gli effetti riconducibile al debito di giuoco quando emerga un evidente e diretto collegamento funzionale tra la dazione delle fiches e l’attività di giuoco. Il giudice di merito apprezza insindacabilmente tale collegamento, potendo desumerlo da fatti pacifici e circostanze non contestate senza incorrere in praesumptio de praesumpto.

Cass. civ., Sez. III, n. 17686/2019Interesse diretto del mutuante: l’inazionabilità richiede non solo che il finanziamento sia strumentale al giuoco, ma che il mutuante/finanziatore sia in qualche modo destinatario effettivo dell’esito del giuoco (partecipante al giuoco in antagonismo con il debitore, o partecipante collettivo al giuoco d’azzardo). Ove manchi tale interesse — per non essere il mutuante confronto del mutuatario in una determinata partita, né partecipante insieme a questo ad un gioco collettivo d’azzardo — la causa del negozio di mutuo non si pone in diretto collegamento con il contratto di giuoco e il credito è azionabile.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19536/2019Obbligazione naturale e ricognizione di debito: trattandosi ab origine di obbligazione naturale, la ricognizione di debito compiuta dal giocatore è meramente confermativa di un obbligo morale e inidonea a trasformarlo in obbligazione civile coercibile. L’atto ricognitivo non produce novazione né astrazione processuale della causa di debito.

Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2053/2024Compravendita di fiches da parte della casa da gioco: quando le fiches sono cedute direttamente dalla casa da gioco (come di regola avviene), tra la cessione della moneta convenzionale — che è l’unico mezzo attraverso il quale è possibile partecipare al giuoco e che deve presumersi, in relazione alla natura stessa del rapporto, destinata al giuoco — e l’attività ludica esiste un collegamento strutturale che qualifica il debito come debito di giuoco ex art. 1933 c.c. In tale fattispecie, spetta alla casa da gioco fornire la prova della diversa destinazione delle fiches acquistate per superare la presunzione di collegamento.

5.2 Applicazione della denegatio actionis nella giurisprudenza di merito recente

Trib. Venezia, n. 3776/2024Limite soggettivo dell’inazionabilità: la configurabilità di un debito di giuoco “indiretto” (derivante non dalla perdita al tavolo ma dalla provvista necessaria per accedervi) richiede che la casa da gioco sia parte del rapporto di giuoco in qualità di avversaria o comunque di soggetto direttamente interessato all’esito. Ove la casa da gioco si limiti a fornire strutture e supporto tecnico a un giuoco al quale essa resta estranea (es. tornei di poker tra privati), manca il collegamento funzionale e l’inazionabilità non opera.

C. App. Venezia, n. 427/2026Conversione del denaro in gettoni: la circostanza che la casa da gioco si occupi della conversione del denaro dei partecipanti in gettoni non implica, di per sé, che essa sia “partecipante al giuoco” ai fini dell’art. 1933 c.c. Affinché il prestito di denaro possa configurare attività di giuoco, è necessaria la partecipazione diretta del mutuante all’attività di giuoco in antagonismo con il mutuatario o unitamente ad esso, purché chi ha fornito le somme di danaro sia in qualche modo destinatario effettivo dei risultati del giuoco. La sola attività di cambio o di cassa non è sufficiente.

C. App. Torino, n. 871/2026Onere probatorio del collegamento funzionale: l’estensione del regime di inazionabilità ai “prestiti” collegati al giuoco sussiste solo quando essi costituiscano mezzi funzionalmente connessi all’attuazione del giuoco o della scommessa e siano riconducibili a un diretto interesse del mutuante al risultato del giuoco; per contro, ove tale interesse manchi, la causa del negozio di mutuo non si pone in diretto collegamento con il contratto di giuoco. L’onere di provare il collegamento funzionale grava sul debitore che invoca l’inazionabilità.

C. App. Milano, n. 3586/2025Promessa di pagamento titolata e obbligazione naturale: la promessa di pagamento è titolata quando è chiaramente connessa al rapporto fondamentale dedotto, ossia una obbligazione naturale per debiti connessi all’attività di giuoco. In presenza di giuoco d’azzardo non autorizzato, l’art. 1933 c.c. prevale sulla presunzione di astrazione processuale della promessa di pagamento: il convenuto può sempre opporre la causa di giuoco per escludere l’azionabilità del credito.

Trib. Venezia, n. 3833/2025Qualificazione del rapporto fiches/assegni: il tribunale distingue tra la compravendita di gettoni (negozio a causa autonoma, in tesi azionabile) e il prestito di fiches finalizzato al giuoco (negozio funzionalmente connesso al giuoco, inazionabile). Ove il giocatore alleghi che la casa da gioco gli ha concesso a mutuo la provvista per partecipare al giuoco d’azzardo e ha poi preteso la restituzione degli assegni al termine del giuoco, il rapporto è qualificabile come debito di giuoco non azionabile.

Trib. Lodi, n. 508/2024Estensione ai finanziamenti per il giuoco: l’applicazione del “collegamento negoziale” conduce ad estendere ai contratti la cui principale funzione consiste nell’agevolare il conseguimento degli effetti propri del giuoco e della scommessa le medesime limitazioni previste dal legislatore per i debiti di giuoco. In altre parole, la natura di obbligazione naturale si viene ad estendere anche ai finanziamenti per il giuoco.

Trib. Vallo della Lucania, n. 74/2026Assegno rilasciato in bianco al casinò per acquisto di fiches: l’assegno rilasciato in bianco al casinò come garanzia per l’acquisto di fiches, destinato ad essere completato con l’importo delle perdite subite al termine del giuoco, integra un titolo emesso in connessione diretta con il debito di giuoco e non è azionabile ex art. 1933 c.c. La qualificazione del rapporto come obbligazione naturale è confermata anche quando le somme siano richieste da una società controllata dal casinò che opera come cassa di regolazione dei conti.

Il giuoco online e la disciplina autorizzatoria

Trib. Catania, n. 6270/2024Giuoco online e mancanza di licenza italiana: il tribunale applica l’art. 1933 c.c. al rapporto di giuoco/scommesse online, affermando che la mancanza di licenza dell’autorità italiana in capo all’operatore estero non trasforma ipso facto il contratto di giuoco in contratto nullo per illiceità, né determina la ripetibilità delle somme versate: il contratto di giuoco rimane qualificabile come obbligazione naturale che esclude la ripetizione di quanto spontaneamente corrisposto. L’ordinamento italiano non esclude il contratto di giuoco online, prevedendo la possibilità di esercizio nelle modalità regolamentate dallo Stato.

Obbligazione naturale e qualificazione del debito di giuoco

Trib. Lodi, n. 508/2024Sintesi del regime: l’art. 1933 c.c. prevede la mancanza di azione per il pagamento di un debito di giuoco o scommessa, anche qualora si tratti di giuoco o scommessa non proibiti. Colui che ha pagato un debito di giuoco non ha azione in quanto l’obbligazione di pagare non è fatta in adempimento di un dovere giuridico coercibile, ma di un dovere naturale, incoercibile. Al creditore, una volta che l’adempimento vi sia stato, è attribuita solo la soluti retentio.

Casistica pratica

I casi di seguito sintetizzano le fattispecie più ricorrenti nel contenzioso civile:

→ Fiches emesse dalla casa da gioco / assegno rilasciato in bianco come garanzia: la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 2053/2024, n. 21052/2019, n. 14375/2019, n. 17686/2019, n. 19536/2019) qualifica il debito come di giuoco e nega l’azione, salvo prova della diversa destinazione delle fiches o dell’assenza di collegamento funzionale.

→ Prestito di denaro da parte di terzo al giocatore: il creditore (terzo non appartenente alla casa da gioco) non è inibito dall’art. 1933 c.c. se non partecipa direttamente al giuoco e non ha un interesse diretto all’esito. Il mero collegamento temporale tra il prestito e il giuoco non è sufficiente a qualificare il credito come inazionabile (Cass. n. 17686/2019).

→ Riconoscimento di debito per perdite di giuoco: non trasforma l’obbligazione naturale in obbligazione civile; non novazione, non astrazione processuale (Cass. n. 19536/2019; Trib. Lodi n. 508/2024).

→ Scommesse sportive online presso operatore privo di licenza ADM: il tribunale di Catania (n. 6270/2024) nega la ripetizione delle somme spontaneamente versate anche in questo caso, qualificando il rapporto come obbligazione naturale ex art. 1933 c.c.

→ Giuoco non autorizzato di poker tra privati: la pretesa del vincitore è inazionabile ex art. 1933 c.c.; il debito è qualificabile come obbligazione naturale (Trib. Lodi, n. 508/2024; Trib. Venezia, n. 3776/2024).

Note

1. La dottrina discute se la soluti retentio dell’art. 1933 c.c. sia norma speciale rispetto all’art. 2034 c.c. (così la tesi prevalente) ovvero se entrambe le disposizioni possano applicarsi cumulativamente. La tesi della specialità è preferibile perché l’art. 1933 c.c. prevede esplicitamente le condizioni di ripetibilità (frode, incapacità), circostanza che esclude l’applicazione residuale del regime generale.

2. Il problema della “soluti retentio” per il debito di giuoco si distingue nettamente dalla questione dell’illiceità della causa: il contratto di giuoco non proibito non è nullo, ma semplicemente inazionabile. La distinzione rileva ai fini della ripetibilità: per il contratto nullo per causa illecita si applica l’art. 2035 c.c. (in pari causa turpitudinis), mentre per il debito di giuoco si applica l’art. 1933 c.c.

3. Sul rapporto tra giuoco d’azzardo (artt. 718–721 c.p.) e obbligazione naturale: la giurisprudenza (C. App. Milano, n. 3586/2025) afferma che la disciplina degli artt. 1933 ss. c.c. si applica anche quando il giuoco integri una fattispecie penalmente rilevante, ferma la possibilità di esperire azioni di nullità del contratto per illiceità della causa.

Art. 1934 c.c. — Competizioni sportive

Art. 1934 (Competizioni sportive)

«Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva. Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1934 c.c. introduce la prima eccezione alla regola generale dell’inazionabilità: i debiti derivanti da competizioni sportive sono pienamente azionabili in giudizio. La deroga è motivata dalla funzione sociale delle competizioni sportive — in quanto attività che sviluppano capacità fisiche, disciplina, spirito agonistico — e dalla tutela dell’economia dello sport professionistico e dilettantistico.

L’articolo prevede altresì un potere moderatore del giudice: la domanda può essere rigettata o ridotta qualora la posta sia eccessiva. Si tratta di un potere discrezionale che il giudice esercita equitativamente, tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti e della natura della competizione.

Analisi della norma

3.1 Le tre categorie eccettuate

La norma individua tre categorie di giuochi e scommesse sottratte alla denegatio actionis:

  • Giuochi che addestrano al maneggio delle armi: tiro a segno, tiro con l’arco, scherma, arti marziali, ecc. L’addestramento militare che storicamente giustificava questa categoria ha perso parte del suo rilievo, ma la norma mantiene la sua valenza per le competizioni sportive nelle discipline citate.

  • Corse di ogni specie: ippiche, automobilistiche, ciclistiche, podistiche, nautiche. La previsione è sufficientemente ampia da coprire qualsiasi tipo di competizione a carattere velocistico.

  • Ogni altra competizione sportiva: la clausola aperta consente di ricondurre all’eccezione qualsiasi attività sportiva codificata, anche se non espressamente menzionata. Il requisito è che si tratti di una vera e propria competizione sportiva, dotata di regole stabilite, arbitri, e finalità agonistica, non di un mero passatempo ludico.

3.2 L’efficacia erga omnes dell’azionabilità

La norma precisa che l’eccezione opera “anche rispetto alle persone che non vi prendono parte”: ciò significa che non solo i partecipanti alla competizione possono agire per il pagamento delle poste, ma anche i terzi che abbiano scommesso sull’esito della competizione. La scommessa sull’evento sportivo (purché svolta in modo lecito e non in regime di monopolio statale) è pienamente azionabile.

3.3 Il potere riduttivo del giudice

Il comma 2 attribuisce al giudice il potere di rigettare o ridurre la domanda quando ritenga la posta eccessiva. Si tratta di una clausola di equità che tutela il debitore dalla sproporzione della posta rispetto alle sue condizioni economiche o alla natura della competizione. La valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che può ridurre la somma dovuta ma non azzerare completamente il credito senza rigettare la domanda.

3.4 Rapporto con la disciplina delle scommesse su eventi sportivi

La norma deve coordinarsi con la legislazione speciale in materia di scommesse sportive gestite in regime di concessione statale (D.L. 28 aprile 2009, n. 39, conv. in L. 24 giugno 2009, n. 77; D.L. 13 settembre 2012, n. 158, conv. in L. 8 novembre 2012, n. 189; testo unico normativa ADM). Le scommesse su competizioni sportive effettuate presso concessionari ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) fruiscono dell’azionabilità sia a titolo di art. 1934 c.c. (competizione sportiva) sia a titolo di autorizzazione pubblica (v. art. 1935 c.c. per analogia).

Coordinamento normativo

Norma Contenuto rilevante
Art. 1933 c.c. Regola generale: inazionabilità del debito di giuoco
Art. 1935 c.c. Lotterie autorizzate: ulteriore eccezione
Art. 1226 c.c. Valutazione equitativa del danno: analogo potere moderatore del giudice
Art. 1384 c.c. Riduzione della penale: potere moderatore del giudice
D.L. n. 39/2009 Scommesse sportive online: concessioni ADM
D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 Disciplina delle attività di giuoco
Art. 88 TULPS Autorizzazione di polizia per case da giuoco

Giurisprudenza

La giurisprudenza sull’art. 1934 c.c. in senso stretto è limitata: le controversie più frequenti riguardano il diverso tema della distinzione tra competizioni sportive eccettuate e meri giuochi o scommesse su fatti sportivi. Il contenzioso principale si concentra sulla questione delle scommesse sportive online e sulla responsabilità degli operatori, trattata prevalentemente nell’ambito della normativa ADM piuttosto che del codice civile.

Trib. Catania, n. 6270/2024 — Il tribunale, occupandosi di un contratto di scommesse sportive online concluso con operatore estero, distingue tra (i) il regime delle scommesse su competizioni sportive che godono di azionabilità ex art. 1934 c.c. e (ii) il regime delle obbligazioni naturali ex art. 1933 c.c. per le scommesse su eventi non qualificabili come competizioni sportive. La mancanza di licenza ADM dell’operatore non esclude di per sé la qualificazione della scommessa come relativa a una competizione sportiva, ma può incidere sulla liceità del rapporto contrattuale.

Casistica pratica

→ Scommessa su gara ippica tra privati (Capo XX escluso): la scommessa sull’esito di una corsa ippica è pienamente azionabile ex art. 1934 c.c., anche se conclusa tra privati e non tramite concessionario ADM, a condizione che la corsa sia una vera competizione sportiva.

→ Posta eccessiva in scommessa su partita di calcio: il giudice può ridurre l’importo della posta se la sua entità appare sproporzionata rispetto alle condizioni economiche del debitore e alla natura amatoriale della competizione.

→ Scommessa su torneo di scacchi: la qualificazione come “competizione sportiva” agli effetti dell’art. 1934 c.c. è discussa in dottrina; la tesi prevalente la include nella clausola aperta purché il torneo sia organizzato in forma agonistica con regolamento ufficiale.

Art. 1935 c.c. — Lotterie autorizzate

Art. 1935 (Lotterie autorizzate)

«Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1935 c.c. disciplina la seconda e più ampia eccezione alla regola dell’inazionabilità: le lotterie legalmente autorizzate attribuiscono piena azione in giudizio per il pagamento dei premi o per qualsiasi altra pretesa connessa al rapporto lottistico.

La norma è di estrema sintesi ma di grande rilevanza pratica: l’intero comparto del giuoco pubblico organizzato dallo Stato — lotto, lotterie nazionali, gratta e vinci, superenalotto, scommesse a quota fissa, VLT (Video Lottery Terminal), AWP (Amusement With Prizes) — è assistito da piena tutela giurisdizionale. L’autorizzazione legale trasforma quello che sarebbe un’obbligazione naturale in un’obbligazione civile ordinaria, con tutti i connessi rimedi di tutela.

Analisi della norma

3.1 Il requisito dell’autorizzazione legale

Il presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 1935 c.c. è che la lotteria sia stata legalmente autorizzata. Il concetto di autorizzazione legale comprende:

a) Autorizzazione ex lege: la legge stessa istituisce e autorizza la lotteria (es. lotterie nazionali, lotto, estrazioni del superenalotto gestite dall’ADM); b) Autorizzazione amministrativa: il Ministero dell’Economia e delle Finanze o l’ADM concede all’operatore privato la licenza o la concessione per l’esercizio dell’attività di lotteria (es. gratta e vinci concessi in gestione a terzi); c) Autorizzazione locale: lotterie minori autorizzate dalle prefetture o dai comuni per finalità benefiche.

La lotteria non autorizzata — anche se non espressamente proibita — resta soggetta alla regola generale dell’art. 1933 c.c. e non attribuisce azione per il pagamento del premio.

3.2 Ambito soggettivo dell’azione

L’azione spetta:

  • al vincitore della lotteria, per ottenere il pagamento del premio dall’organizzatore;

  • all’organizzatore, per ottenere il pagamento delle somme dovute dal partecipante (es. quota di partecipazione, abbonamento);

  • ai terzi aventi causa (cessionari del biglietto vincente).

3.3 Rapporto con il regime concessorio ADM

Il sistema delle concessioni ADM (già AAMS) costituisce il quadro normativo principale entro cui si svolge il giuoco pubblico autorizzato in Italia. I concessionari ADM operano in regime di concessione statale e i loro crediti verso i giocatori (o quelli dei giocatori verso di essi per il pagamento dei premi) sono pienamente azionabili ex art. 1935 c.c. La violazione delle condizioni di concessione da parte dell’operatore può fondare responsabilità contrattuale o extracontrattuale verso i giocatori, ma non trasforma il contratto di giuoco in obbligazione naturale inazionabile.

3.4 Lotterie aziendali e commerciali

Le lotterie a fini commerciali (es. concorsi a premio, estrazioni a sorte in campagne promozionali) sono soggette alla disciplina del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, che regola i concorsi e le operazioni a premio. Tali lotterie commerciali, se regolarmente autorizzate, rientrano nell’ambito dell’art. 1935 c.c. e attribuiscono piena azione al vincitore per il pagamento del premio.

3.5 Lotterie istantanee e biglietti gratta e vinci

I gratta e vinci e le lotterie istantanee gestite da Lotterie Nazionali S.r.l. (in concessione ADM) sono lotterie legalmente autorizzate: il vincitore ha piena azione per ottenere il pagamento del premio, con eventuale ricorso all’ADM in caso di contestazione sull’esito.

Coordinamento normativo

Norma Contenuto rilevante
Art. 1933 c.c. Regola generale: inazionabilità
Art. 1934 c.c. Competizioni sportive
D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 Disciplina attività di giuoco
D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 Concorsi e operazioni a premio
Art. 88 TULPS (R.D. n. 773/1931) Autorizzazione di polizia per case da giuoco
Convenzione di concessione ADM Regime concessorio del giuoco pubblico
D.L. n. 39/2009 conv. L. n. 77/2009 Scommesse sportive e giuoco online
D.L. n. 158/2012 conv. L. n. 189/2012 Ulteriori misure per il giuoco pubblico

Giurisprudenza

La giurisprudenza sull’art. 1935 c.c. si sviluppa prevalentemente in relazione alla validità del rapporto contrattuale con l’operatore autorizzato e alla tutela del consumatore nel giuoco online.

Trib. Catania, n. 6270/2024 — Il tribunale affronta la questione dell’operatività dell’art. 1935 c.c. in relazione a un operatore di scommesse estero che — in tesi dell’attore — avrebbe operato in Italia senza licenza ADM. Il tribunale distingue tra: (i) il regime dell’art. 1935 c.c. (lotterie autorizzate = azione in giudizio pienamente esperibile), (ii) il regime dell’art. 1933 c.c. per le obbligazioni naturali (irripetibilità del pagamento spontaneo), e (iii) il regime delle nullità contrattuali per illiceità. La mancanza di licenza ADM non trasforma automaticamente il contratto di scommesse in negozio nullo per illiceità della causa: l’ordinamento italiano, pur regolando il giuoco nelle modalità stabilite dallo Stato, fa salva la non ripetibilità di quanto trasferito in forza di un contratto configurabile come obbligazione naturale.

Casistica pratica

→ Vincitore di lotteria nazionale che non riscuote il premio nei termini: la prescrizione del diritto al premio è regolata dalla disciplina speciale della singola lotteria (generalmente 90 o 180 giorni dal sorteggio). In mancanza di termini speciali, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.

→ Gratta e vinci con esito contestato (tagliando difettoso o manomesso): l’ADM svolge accertamenti tecnici; il vincitore può rivolgersi al giudice ordinario per la condanna al pagamento del premio ove il difetto del tagliando non sia imputabile a sua condotta.

→ Lotteria aziendale non autorizzata (concorso a premi privato privo di autorizzazione ministeriale): non attribuisce azione per il pagamento del premio ex art. 1935 c.c.; il vincitore può eventualmente agire per responsabilità precontrattuale o per condotta illecita dell’organizzatore.

Sezione trasversale — Temi sistematici del Capo XXI

A. Il contratto di giuoco: struttura, causa e qualificazione

Il contratto di giuoco e quello di scommessa sono contratti aleatori tipici ai sensi del codice civile. La loro struttura comune è:

  • Alea: l’esito (e quindi il vantaggio o lo svantaggio patrimoniale di ciascuna parte) dipende da un evento futuro e incerto;

  • Accordo: le parti convengono che al verificarsi di uno degli esiti possibili una di esse corrisponderà all’altra una somma di denaro o altra prestazione;

  • Causa: la causa del contratto di giuoco è l’alea stessa, l’emozione della competizione o la speranza del guadagno — elemento distintivo rispetto ai contratti aleatori a causa mista (es. assicurazione, rendita vitalizia).

La distinzione tra giuoco (le parti partecipano direttamente all’evento) e scommessa (le parti scommettono su un evento al quale restano estranee) non rileva ai fini dell’applicazione della disciplina del Capo XXI, che li assimila espressamente.

B. Giuoco, scommessa e contratti finanziari: il problema dei derivati

La dottrina e la giurisprudenza hanno dibattuto a lungo se i contratti derivati su strumenti finanziari, merci o valute con carattere speculativo (in particolare quelli over-the-counter senza finalità di copertura) siano assimilabili al giuoco o alla scommessa e soggetti, in quanto tali, alla denegatio actionis dell’art. 1933 c.c.

La tesi dell’assimilazione al giuoco — sostenuta da autorevole dottrina e da alcune pronunce risalenti — è stata progressivamente abbandonata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), che ha espressamente riconosciuto piena azionabilità ai contratti derivati conclusi tra professionisti ai sensi dell’art. 23, comma 5, TUF, e li ha esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 1933 c.c. L’esclusione vale solo per i contratti stipulati nell’ambito dei servizi di investimento regolamentati; per i contratti derivati puramente speculativi conclusi al di fuori di qualsiasi intermediazione regolamentata, il problema rimane aperto.

C. La responsabilità civile delle case da giuoco autorizzate

Le case da giuoco autorizzate (casinò) operano in forza di leggi regionali speciali (es. Casino di Venezia, Casino de la Vallée di Saint Vincent, Casino di Sanremo, Casino di Campione d’Italia) e sono soggette a vigilanza pubblica. Esse possono agire per il pagamento dei debiti di giuoco contratti dai clienti solo nei limiti del regime concessorio applicabile: quando il credito è qualificato come debito di giuoco, soggiace alla disciplina dell’art. 1933 c.c. e la casa da giuoco non può agire coattivamente, salvo che il debito derivi da un’operazione qualificabile come vendita di fiches (negozio a causa autonoma) secondo le circostanze concrete.

D. Tutela del giocatore compulsivo e responsabilità dell’operatore

Il diritto contemporaneo ha sviluppato — in sede sia legislativa sia giurisprudenziale — un sistema di tutela del giocatore patologico (dipendente da giuoco d’azzardo, GAD), che interseca la disciplina codicistica del Capo XXI con:

  • Le norme sulla capacità di agire e l’annullabilità per incapacità naturale (art. 428 c.c.);

  • La responsabilità extracontrattuale dell’operatore di giuoco per violazione degli obblighi di autoesclusione o di riconoscimento del giocatore vulnerabile (artt. 2043 e 2050 c.c.);

  • La disciplina del “gioco responsabile” prevista dalla normativa ADM e dai capitolati di concessione.

Tavola sinottica dei precedenti citati

N. Autorità Numero Anno Articolo Tema
1 Cass. civ., Sez. I n. 21052 2019 Fiches a casinò / collegamento funzionale con giuoco / denegatio actionis
2 Cass. civ., Sez. III n. 14375 2019 Fiches e prova del collegamento funzionale / apprezzamento insindacabile
3 Cass. civ., Sez. III n. 17686 2019 Interesse diretto del mutuante all’esito del giuoco / limiti dell’inazionabilità
4 Cass. civ., Sez. III n. 19536 2019 Ricognizione di debito / obbligazione naturale / impossibilità di novazione
5 Cass. civ., Sez. II n. 2053 2024 Vendita fiches da casa da giuoco / presunzione di collegamento / onere prova
6 C. App. Torino, Sez. II n. 871 2026 Fiches / obbligazione naturale / onere probatorio del collegamento funzionale
7 C. App. Venezia, Sez. III n. 427 2026 Conversione denaro in gettoni / partecipazione diretta al giuoco / limiti
8 C. App. Milano, Sez. II n. 3586 2025 Promessa di pagamento / obbligazione naturale / giuoco non autorizzato
9 Trib. Venezia, I Sez. n. 3776 2024 Limite soggettivo inazionabilità / casa da giuoco estranea al giuoco
10 Trib. Venezia, I Sez. n. 3833 2025 Prestito fiches / qualificazione / compravendita vs. mutuo per giuoco
11 Trib. Lodi n. 508 2024 Collegamento negoziale / estensione inazionabilità a finanziamenti per giuoco
12 Trib. Vallo della Lucania n. 74 2026 Assegno in bianco per fiches / debito di giuoco / obbligazione naturale
13 Trib. Catania, I Sez. n. 6270 2024 Scommesse online / operatore estero / art. 1933 c.c. / mancanza licenza ADM
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