Maternità surrogata e madre intenzionale deceduta: senza progetto procreativo compiuto non si trascrive l’atto di nascita estero (Cass. 7919/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 7919 del 31 marzo 2026 (R.G.N. 5877/2025) — Presidente e Relatore Acierno.

Il principio di diritto

Il consenso della madre intenzionale, prestato solo nella fase iniziale di un percorso di gestazione per sostituzione e non proseguito per il decesso anteriore alla fecondazione, non e’ idoneo a fondare una volontà genitoriale giuridicamente qualificabile. In difetto di legame biologico, di relazione affettiva concreta con il minore e di un progetto procreativo giunto a compiutezza, la trascrizione dell’atto di nascita estero che la indica come madre contrasta con l’ordine pubblico e con i principi sulla formazione dello status filiationis.

Il fatto

Una coppia coniugata avviava negli Stati Uniti un percorso di gestazione per sostituzione, sottoscrivendo entrambi un primo contratto di servizio per portatrici gestazionali. La moglie decedeva pochi mesi dopo; il marito proseguiva da solo, stipulando l’anno successivo il contratto con la portatrice, cui seguivano fecondazione (con gamete maschile del ricorrente e ovocita di donatrice anonima), impianto e nascita della bambina, circa due anni dopo il decesso. Un tribunale statunitense dichiarava entrambi i coniugi genitori. L’ufficiale di stato civile italiano trascriveva l’atto di nascita solo quanto alla paternità. Il padre chiedeva la trascrizione integrale, con indicazione anche della madre intenzionale. Il Tribunale di Brescia e la Corte d’Appello rigettavano; il padre ricorreva per cassazione con tre motivi, invocando l’interesse della minore, gli artt. 2 e 117 Cost., la CEDU e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nonché l’impraticabilità, nel caso, dell’adozione in casi particolari.

La motivazione

La Prima Sezione civile rigetta il ricorso. Il percorso di gestazione per sostituzione si articola in atti distinti: la moglie ha partecipato solo al primo contratto, quando non era ancora perfezionato alcun accordo con la portatrice ne’ avviata la formazione dell’embrione. Il suo consenso si e’ limitato a quella fase iniziale e non e’ potuto proseguire; nessuna decisione irrevocabile ne’ assunzione di responsabilità ne era conseguita. La minore e’ nata circa due anni dopo il decesso, senza alcun contatto con la donna, ed e’ cresciuta con il solo padre biologico. Ne deriva che la trascrizione con l’indicazione della madre intenzionale attribuirebbe uno status genitoriale privo di fondamento biologico, affettivo-relazionale e di un progetto procreativo compiuto, in contrasto con il limite di ordine pubblico e con i principi che governano la formazione dello status filiale. I richiami del ricorrente alle ipotesi di status costituito senza relazione effettiva (presunzione ex art. 232 c.c.; p.m.a. omologa post mortem secondo Cass. 1300/2019; riconoscimento per testamento ex art. 250 c.c.; figli nati da rapporti incestuosi) non sono conferenti: tutte presuppongono un fondamento biologico o un progetto procreativo giunto almeno alla fecondazione dell’ovulo — momento in cui il consenso diviene irrevocabile ex art. 6 l. 40/2004 — qui mancante. Ricorso rigettato; spese compensate per la novità della questione.

Implicazioni pratiche

La pronuncia precisa il limite del rilievo giuridico della volontà genitoriale nella gestazione per sostituzione: il consenso rileva solo se il progetto procreativo ha raggiunto un grado di compiutezza, almeno la fecondazione dell’ovulo. Per il genitore intenzionale privo di legame biologico, la trascrizione dell’atto estero non e’ automatica e trova un limite di ordine pubblico quando manchino sia il dato genetico sia una relazione affettiva concreta con il minore. Chi assiste in casi transfrontalieri di filiazione da GPA deve documentare lo stadio effettivo del percorso al momento rilevante e la sussistenza di un legame concreto, valutando i limiti degli strumenti alternativi (adozione in casi particolari) emersi nella vicenda. La compensazione delle spese segnala la novità della questione.

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