Minori stranieri e protezione internazionale: lo status di rifugiato rende cedevole la protezione del Paese d’origine (Cass. S.U. 24044/2026)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 24044 del 26 luglio 2026 (R.G.N. 4783/2024) — Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Rossana Mancino. Provvedimento con dati oscurati ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
In tema di minori stranieri temporaneamente presenti in Italia nel contesto di un Piano di permanenza concordato tra Stati, la protezione nazionale del Paese di origine è cedevole ove sopraggiunga la protezione internazionale con l’attribuzione dello status di rifugiato: le misure già assunte, volte alla permanenza temporanea e al rientro nel Paese d’origine, sono viziate da inefficacia sopravvenuta (art. 6 Convenzione dell’Aja del 1996). La competenza a nominare il curatore, in caso di conflitto d’interessi tra minore e tutore internazionale nominato dal Console (art. 5 della stessa Convenzione), spetta in primo luogo al Console; ove questi non provveda o renda un atto non riconoscibile ex art. 23, in via sussidiaria la nomina spetta al giudice tutelare del luogo ove il minore ha in Italia la sede dei propri affari e interessi.
Il fatto
Alcune minori ucraine orfane, già dichiarate in stato di abbandono, venivano trasferite temporaneamente in Italia nel 2022 per allontanarle dal conflitto, sulla base di un provvedimento delle autorità ucraine concordato con quelle italiane; il Console generale ucraino nominava un tutore internazionale. Sorgeva un conflitto d’interessi tra le minori, contrarie al rientro, e il tutore, favorevole al rimpatrio. Il Pubblico Ministero chiedeva al giudice tutelare, presso il Tribunale ordinario di Catania, la nomina di un curatore speciale italiano, che veniva disposta. Nelle more, la Commissione territoriale riconosceva alle minori lo status di rifugiate. Il tutore internazionale ricorreva per cassazione, sostenendo la competenza del Tribunale per i minorenni; la questione veniva rimessa alle Sezioni Unite.
La motivazione
Le Sezioni Unite affrontano per prima la questione logicamente prioritaria: gli effetti dello status di rifugiate. Il riconoscimento della protezione internazionale — fondato sulla vulnerabilità delle minori e sul pericolo derivante dal rientro — muta la cornice normativa della loro permanenza in Italia e rende recessiva la protezione nazionale ucraina, esercitata sul territorio italiano dall’autorità consolare. Ai sensi dell’art. 6 della Convenzione dell’Aja del 1996, le misure di protezione già adottate (permanenza temporanea e rientro) sono colpite da inefficacia sopravvenuta; a fortiori lo è il provvedimento impugnato, adottato per dirimere il conflitto tra le minori e il tutore. L’interesse superiore del minore — diritto sostanziale, principio interpretativo e regola procedurale — permea l’intero sistema.
Quanto alla competenza, in assenza di una procedura di rimpatrio per sottrazione internazionale e di procedimenti pendenti presso il Tribunale per i minorenni, la nomina del curatore in caso di conflitto tra minore e tutore sull’esercizio dei poteri della tutela spetta anzitutto al Console; ove questi non eserciti le sue prerogative, o adotti un provvedimento non riconoscibile ai sensi dell’art. 23 della Convenzione (ad esempio per mancato ascolto del minore), interviene in via sussidiaria il giudice tutelare del luogo in cui il minore ha in Italia la sede dei propri affari e interessi (artt. 343 e 360 cod. civ.), che può valutare incidenter tantum la riconoscibilità della nomina consolare. Il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione: la Corte cassa e, decidendo nel merito, dichiara l’inefficacia sopravvenuta del provvedimento impugnato, con spese compensate.
Implicazioni pratiche
La pronuncia fissa un punto fermo per le numerose vicende di minori ucraini accolti in Italia: il sopraggiungere dello status di rifugiato ridisegna la cornice normativa, facendo cedere la protezione del Paese d’origine e privando di efficacia le misure orientate al rientro. Sul riparto di competenze, la nomina del curatore in caso di conflitto tutore/minore segue una scala: prima il Console, poi — in via sussidiaria e a garanzia del miglior interesse del minore — il giudice tutelare, non il Tribunale per i minorenni, salvo che il conflitto emerga in un procedimento già pendente o da instaurare. Il riconoscimento delle misure straniere resta soggetto al limite dell’ascolto del minore e dell’ordine pubblico (art. 23 Convenzione dell’Aja 1996).
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