Affidamento dei minori: il provvedimento in corso di causa sulla scuola non è reclamabile se non muta la collocazione (Cass. 17245/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 17245 del 1° giugno 2026 (R.G.N. 17413/2025) — Presidente ed estensore Laura Tricomi.

Il principio di diritto

In tema di affidamento e collocazione dei minori, sono reclamabili ex art. 473-bis.24 cod. proc. civ. tutti i provvedimenti temporanei e urgenti adottati all’esito della prima udienza di comparizione, quale che ne sia il contenuto; mentre, tra quelli adottati in corso di causa, soltanto quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, o prevedono sostanziali modifiche all’affidamento e alla collocazione dei minori, o ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il provvedimento reso in corso di causa che si limita ad autorizzare l’iscrizione del minore alla scuola del Comune di residenza, senza incidere sul collocamento prevalente, non integra una sostanziale modifica dell’affidamento o della collocazione e non è reclamabile.

Il fatto

Nel procedimento di modifica delle condizioni di affidamento di un minore, figlio di genitori non coniugati, il Tribunale — confermato l’affido condiviso e la collocazione paritaria alternata — con provvedimento in corso di causa autorizzava, per l’anno scolastico 2025/2026, l’iscrizione del minore alla scuola del suo Comune di residenza (dove è collocato prevalentemente presso la madre), in luogo di quella frequentata in precedenza. Il padre proponeva reclamo ex art. 473-bis.24 cod. proc. civ.; la Corte d’appello di Potenza lo dichiarava inammissibile. Il padre ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. Richiamati i principi sulla reclamabilità dei provvedimenti temporanei e urgenti (Cass. n. 1486 del 2025; n. 4979 del 2026, che ammette il reclamo, in interpretazione costituzionalmente orientata, sia contro i provvedimenti di accoglimento sia di rigetto; n. 32211 del 2025, per cui il reclamo, ove ammissibile, è un riesame pieno e non limitato ai vizi macroscopici), la Corte osserva che il provvedimento impugnato è stato adottato in corso di causa e non muta il collocamento prevalente del minore, limitandosi ad autorizzare la frequenza della scuola del Comune di residenza. Non integra, quindi, una sostanziale modifica dell’affidamento o della collocazione: non è reclamabile, né è sindacabile in questa fase quanto alla rispondenza all’interesse del minore, profilo rimesso al giudizio principale. Il maggior aggravio logistico lamentato dal padre potrà trovare rimedio in altre misure di riequilibrio, nell’interesse superiore del minore e del suo diritto alla bigenitorialità. Assorbito il secondo motivo, il ricorso è dichiarato inammissibile, con spese a carico del ricorrente.

Implicazioni pratiche

La decisione perimetra con nettezza il reclamo ex art. 473-bis.24 cod. proc. civ. contro i provvedimenti resi in corso di causa: sono impugnabili solo le decisioni che incidono in modo sostanziale su responsabilità genitoriale, affidamento o collocazione, mentre le misure organizzative “minori” — come la scelta della scuola che non sposta il baricentro della collocazione — restano riservate alla valutazione del giudizio principale. Un filtro processuale che orienta la strategia difensiva nei conflitti sulla bigenitorialità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *