NASpI: la sola carica di amministratore unico a titolo gratuito non fa scattare l’obbligo informativo né la decadenza (Cass. 8289/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 8289 del 2 aprile 2026 (R.G.N. 10523/2023) — Presidente Rossana Mancino, Relatrice Mariagrazia Pisapia.

Il principio di diritto

“La fattispecie di decadenza di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 22 del 2015 […] non è applicabile automaticamente al socio, consigliere di amministrazione o amministratore unico di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto” (Cass. Sez. Lav., ord. n. 8289/2026, che richiama Cass. n. 22921/2024 e n. 11643/2025).

Il fatto

Una lavoratrice, assunta da una s.r.l.s. e cessata dal rapporto il 30 aprile 2018, chiede la NASpI. L’INPS respinge la domanda perché l’interessata non aveva comunicato, entro trenta giorni, il reddito presunto derivante dalla carica di amministratrice unica di società, e dichiara la decadenza dal beneficio. Il Tribunale di Siracusa accoglie la domanda della lavoratrice; la Corte d’appello di Catania rigetta l’appello dell’INPS, rilevando che la mera titolarità della carica di amministratrice unica, svolta a titolo gratuito (come da atto costitutivo e dichiarazione dei redditi 2018), non comporta alcun obbligo informativo ex art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015. L’INPS ricorre per cassazione.

La motivazione

Il motivo è infondato. L’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 impone di comunicare all’INPS, entro un mese, l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale da cui derivi un reddito; l’art. 11, comma 1, lett. c), sanziona con la decadenza l’omessa comunicazione. Queste disposizioni non si applicano, però, quando l’assicurato non abbia svolto alcuna attività lavorativa autonoma o imprenditoriale, limitandosi a rivestire una carica societaria (Cass. n. 2402/2025). La decadenza ex art. 11, comma 1, lett. c) non è automatica per il socio, il consigliere di amministrazione o l’amministratore unico di una s.r.l.: tali figure sono legate da un rapporto di tipo societario, caratterizzato dall’immedesimazione organica e privo del requisito della coordinazione, che non implica di per sé un’attività lavorativa autonoma soggetta all’obbligo di comunicazione (Cass. n. 22921/2024; n. 11643/2025).

Né è decisiva l’assimilazione fiscale ai redditi di lavoro dipendente dei compensi da amministratore (art. 50, comma 1, lett. c-bis, T.U.I.R.): l’obbligo di comunicazione ex art. 10 è ancorato allo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o d’impresa e al reddito da essa derivabile, non alla mera qualifica. Nel caso concreto l’incarico era gratuito e l’INPS, su cui gravava l’onere, non ha dimostrato che al ruolo formale si accompagnasse un effettivo svolgimento di lavoro autonomo. Il ricorso è rigettato, con spese compensate per la novità della questione.

Implicazioni pratiche

La pronuncia delimita l’obbligo informativo del beneficiario NASpI: non è la carica sociale in sé a farlo scattare, ma l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa autonoma o d’impresa produttiva di reddito. L’amministratore unico, il consigliere o il socio di una s.r.l. che non eserciti concretamente tale attività — a maggior ragione se la carica è gratuita — non è tenuto alla comunicazione e non incorre nella decadenza automatica. L’onere di provare che al ruolo formale corrisponde un’attività lavorativa effettiva grava sull’INPS. Per chi assiste il beneficiario, è una difesa concreta contro i dinieghi fondati sulla sola qualifica societaria.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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