Indennità di accompagnamento: la deambulazione con supervisione continua equivale all’impossibilità di camminare da soli (Cass. civ. n. 28212/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 28212/2025 (ud. 16/09/2025, dep. 23/10/2025; R.G.N. 11373/2022) — Presidente Lucia Esposito, Relatore Fabrizio Gandini

Il principio di diritto

La deambulazione possibile solo con appoggio e “supervisione continua” integra l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore prevista dall’art. 1 della legge n. 18/1980: la supervisione implica necessariamente che la deambulazione non possa essere compiuta in autonomia, e la necessità non episodica ma continua soddisfa il requisito. La residua autonomia funzionale valutata secondo la scala di Barthel non incide, perché afferisce al diverso e alternativo requisito dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Il fatto

Il Tribunale di Macerata, all’esito del procedimento ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., rigettava la domanda di accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento. Gli eredi dell’interessato, deceduto medio tempore, ricorrevano in cassazione e la Corte, con ordinanza n. 16611/2018, cassava la sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, con rinvio ad altro giudice dello stesso Tribunale. Il giudice del rinvio (sent. n. 176/2021) dichiarava il diritto all’indennità con decorrenza dal 1° novembre 2014 fino alla data del decesso, condannando l’INPS al pagamento in favore degli eredi. Gli eredi ricorrevano nuovamente in cassazione, con un unico motivo, per la parte in cui era stata negata la decorrenza anteriore.

La motivazione

Il motivo denunciava la violazione dell’articolo unico della legge n. 18/1980 e dell’art. 1 della legge n. 508/1988: il giudice del rescissorio aveva ritenuto che la deambulazione “con appoggio e supervisione continua” non fosse qualificabile come impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore. Il certificato del 16 settembre 2013, trascritto nel ricorso, attestava “andatura a piccoli passi e necessità d’aiuto per l’elevato rischio di cadute”, con raccomandazione di “supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti”; nella visita peritale del 27 novembre 2014 il CTU rilevava deambulazione “molto cautelata, con base allargata, con l’aiuto di appoggi e supervisione continua”.

Per la Sezione Lavoro le due condizioni sono sostanzialmente sovrapponibili: in entrambi i casi l’interessato non era in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, perché la supervisione implica necessariamente che la deambulazione non potesse essere compiuta in autonomia, e la necessità era continua, non episodica. Né rileva in senso contrario la residua autonomia funzionale secondo la scala di Barthel, che attiene al diverso e alternativo requisito dell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Il giudice del rescissorio ha dunque errato nell’applicazione dell’art. 1 della legge n. 18/1980: ricorso accolto, sentenza cassata con rinvio al Tribunale di Macerata in persona di diverso magistrato, anche per le spese di legittimità.

Implicazioni pratiche

L’ordinanza offre un criterio interpretativo utile nel contenzioso assistenziale: quando la documentazione medica attesta che gli spostamenti richiedono supervisione o aiuto continui, il requisito della impossibilità di deambulare senza accompagnatore è integrato, senza che si possa pretendere l’assistenza fisica costante in senso stretto. Va inoltre tenuta ferma l’alternatività dei due presupposti dell’indennità di accompagnamento: impossibilità di deambulare senza aiuto permanente oppure incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Le valutazioni funzionali basate sulla scala di Barthel riguardano il secondo requisito e non possono essere usate per escludere il primo. Per i difensori, la leva sta nella trascrizione puntuale dei certificati e delle risultanze della CTU, che qui ha consentito il sindacato di legittimità sulla sussunzione.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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