Medici con formazione in medicina generale: nessuna equiparazione agli specializzandi, e la borsa non va rivalutata (Cass. civ. 8471/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 8471/2026 (R.G. 5217/2024), pubblicata il 4 aprile 2026, camera di consiglio del 17 marzo 2025 — Presidente Frasca, Relatore Spaziani.

Il principio di diritto

La posizione dei medici che hanno seguito la formazione specifica in medicina generale è disciplinata dal d.lgs. n. 256/1991 (poi Titolo IV del d.lgs. n. 368/1999), distinta da quella dei medici titolari delle specializzazioni riconosciute dalle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE (d.lgs. n. 257/1991; Titolo V del d.lgs. n. 368/1999). L’unificazione delle direttive operata dalla direttiva 93/16/CEE aveva solo carattere compilativo e di coordinamento e non ha imposto allo Stato un obbligo di equiparazione tra le due situazioni.

Difettando l’equiparazione, la disciplina degli specializzandi non è estensibile ai medici di medicina generale, e lo Stato non ha violato l’obbligo di trasposizione uniforme del diritto UE. Inoltre l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non è soggetto né all’incremento per il costo della vita né all’adeguamento triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991, per effetto del blocco degli aggiornamenti operante dal 1992 (Sez. U n. 20006/2024).

Il fatto

Un medico titolare di formazione specifica in medicina generale agiva contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per il risarcimento del danno da inadeguata remunerazione e, in ogni caso, per l’indicizzazione al tasso di inflazione e la rideterminazione triennale della borsa (art. 6 d.lgs. n. 257/1991, richiamato dall’art. 3 d.l. n. 325/1994). Il Tribunale di Roma rigettava per intervenuta prescrizione.

La Corte d’appello di Roma confermava, sia per la non equiparazione ai corsi di specializzazione, sia per il blocco dell’indicizzazione, sia per la prescrizione (decorrente dai DPCM del 2007). Il medico ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso, ritenendo la pretesa manifestamente infondata nel merito (ratio assorbente rispetto alla prescrizione). La formazione in medicina generale è regolata da fonti distinte rispetto ai corsi di specializzazione; la direttiva 93/16/CEE ha solo coordinato e aggiornato le direttive preesistenti, senza imporre un’equiparazione. Non è quindi estensibile ai medici di medicina generale la disciplina degli specializzandi, e lo Stato non ha violato l’obbligo di trasposizione uniforme del diritto dell’Unione.

Quanto alla rivalutazione, richiamando le Sezioni Unite n. 20006/2024, la Corte ribadisce che le borse dei medici specializzandi iscritti tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non sono soggette né all’incremento per il costo della vita né all’adeguamento triennale, per il blocco degli aggiornamenti operante dal 1992. Enunciato il relativo principio di diritto, il ricorso è rigettato, con i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Per i medici di medicina generale e i loro difensori: la giurisprudenza è ormai consolidata nel senso della non equiparazione ai medici specializzandi. Le azioni risarcitorie fondate sull’asserito obbligo statale di estendere il trattamento degli specializzandi sono destinate al rigetto nel merito, a prescindere dalla prescrizione.

Per il contenzioso sulle borse degli specializzandi (anni 1992/1993–2005/2006): niente indicizzazione al costo della vita né adeguamento triennale ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991, stante il blocco legislativo dal 1992 confermato dalle Sezioni Unite n. 20006/2024. Prima di avviare cause su questi capi, vanno valutati l’infondatezza in diritto e il rischio del raddoppio del contributo unificato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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